Art. 10 
 
                        Monitoraggio del Rdc 
 
  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc  e  predispone,
sulla base delle  informazioni  rilevate  sulle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6, di quelle fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL,  nonche'
delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto  annuale
sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale. 
  2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali provvede  nel  limite  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali gia' previste  a  legislazione  vigente  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.