Art. 11 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                      15 settembre 2017, n. 147 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10. 
  2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione
multidimensionale»; 
      2) il comma 1 e' abrogato; 
      3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di  cui  al
Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di
cittadinanza (Rdc)»; 
      4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse; 
      5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito
positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»; 
      6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo
familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 
      7) il comma 6 e' abrogato; 
      8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
      2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono
soppresse; 
      3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 
      4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1»
sono soppresse; 
      2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo
periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in  un  atto  di  programmazione  regionale»;  nel  quarto
periodo, le parole: «dell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano
regionale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dell'atto    di
programmazione regionale»; 
      3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; 
    d) all'articolo 10: 
      1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti:
«sentito il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
Garante per la protezione dei dati personali»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti
maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso
al trattamento dei dati personali,  reddituali  e  patrimoniali,  ivi
inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della  disciplina  vigente
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.   All'atto   della
manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve  indicare
i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata.
Il consenso puo' essere manifestato rendendo  apposita  dichiarazione
presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' in maniera telematica  mediante  accesso
al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle  entrate.  Il  consenso  al
trattamento dei propri dati  personali,  reddituali  e  patrimoniali,
espresso secondo le modalita' indicate, e' comunicato e registrato su
una base dati unica  gestita  dall'INPS  e  accessibile  ai  soggetti
abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta',  da
esercitare con le medesime modalita' di  cui  al  terzo  periodo,  da
parte di  ciascun  componente  maggiorenne  il  nucleo  familiare  di
inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia  delle  entrate  ed  ai
centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati  personali  ai  fini
della elaborazione della DSU precompilata. 
        2-ter. Nel caso il consenso di cui al  comma  2-bis  non  sia
stato espresso nelle modalita' ivi previste ovvero sia stato  inibito
l'utilizzo dei dati personali ai fini della  elaborazione  della  DSU
precompilata, resta ferma la possibilita' di presentare la DSU  nella
modalita' non precompilata. In tal  caso,  in  sede  di  attestazione
dell'ISEE, sono riportate analiticamente  le  eventuali  omissioni  o
difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle
informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,  incluse  eventuali
difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»; 
      3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»; 
    e) all'articolo 24: 
      1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il
seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del  Reddito  di  cittadinanza
per il Patto di inclusione sociale; 
      2) il comma 9 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e'
abrogato.