Art. 12 Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc 1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonche' per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, e' autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma. 4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. 5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019. 6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. 7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»; b) al comma 258: 1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»; 2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»; 3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse. 9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi' accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita' aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1. 11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.