Art. 5 
 
        Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio 
 
  1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese,
presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81,
comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale   (INPS).   Con   provvedimento
dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' approvato il modulo di domanda,  nonche'  il  modello  di
comunicazione dei redditi di cui  all'articolo  3,  commi  8,  ultimo
periodo, 9 e 10. Con riferimento alle  informazioni  gia'  dichiarate
dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda  rimanda  alla
corrispondente DSU, a cui la  domanda  e'  successivamente  associata
dall'INPS. Le informazioni  contenute  nella  domanda  del  Rdc  sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta
del Rdc anche contestualmente alla presentazione  della  DSU  a  fini
ISEE  e  in  forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni
conseguenti all'avvio della precompilazione della  DSU  medesima,  ai
sensi dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017.
L'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul
Rdc ai nuclei familiari che, a seguito  dell'attestazione  dell'ISEE,
presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 
  3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il
possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  Rdc  sulla  base  delle
informazioni  disponibili  nei  propri  archivi  e  in  quelli  delle
amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica,  dall'Anagrafe  tributaria,
dal Pubblico registro automobilistico e dalle  altre  amministrazioni
pubbliche detentrici dei dati,  le  informazioni  rilevanti  ai  fini
della concessione del Rdc. In ogni caso il  riconoscimento  da  parte
dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione
della domanda all'Istituto. 
  4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a). L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS per  il
tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata
al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale  di  cui  al  primo
periodo mette comunque a disposizione della medesima  piattaforma  le
informazioni disponibili sui  beneficiari  del  Rdc,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza
del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si
considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione
contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la
revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7.
Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In
sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b),
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche
necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo
affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve
comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha
concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i
prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni  di  ludopatia,
e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per
giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita'.   Le
movimentazioni sulla  Carta  Rdc  sono  messe  a  disposizione  delle
piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per  il  tramite
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  quanto  soggetto
emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del  gestore
del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il  quinto  giorno
di ciascun mese. 
  7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente
svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la
fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti  dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.