Art. 6 Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro.». 3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza. 4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc: a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11; b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga; d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilita'; e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; f) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14. 5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate: a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; b) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti; c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4, comma 12; d) condivisione delle informazioni sui Patti gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. 6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicita' dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilita' al beneficio. L'elenco di cui al presente comma e' comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui e' pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attivita' di controllo. Per le suddette finalita' ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS. 7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di societa' in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.