Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni. 
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e
2 e per quello previsto  dall'articolo  640-bis  del  codice  penale,
nonche' alla sentenza di applicazione della pena su  richiesta  delle
parti per gli stessi reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca
del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario  e'  tenuto
alla restituzione di quanto indebitamente  percepito.  La  revoca  e'
disposta dall'INPS ai sensi del  comma  10.  Il  beneficio  non  puo'
essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni  dalla
condanna. 
  4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e
delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa
successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del
reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare
dell'istante, la stessa amministrazione  dispone  l'immediata  revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il
beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito. 
  5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei
componenti il nucleo familiare: 
    a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi  di
esclusione ed esonero; 
    b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per
l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero; 
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto; 
    d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; 
    e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima
offerta congrua utile; 
    f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9,
ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio
economico del Rdc maggiore; 
    g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; 
    h) venga trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro
dipendente  in  assenza  delle  comunicazioni  obbligatorie  di   cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.   510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
ovvero attivita' di lavoro autonomo o di impresa,  in  assenza  delle
comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. 
  6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto
di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso. 
  7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano
le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in
caso di prima mancata presentazione; 
    b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata
presentazione; 
    c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte
anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le
seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata
presentazione; 
    b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo
formale al rispetto degli impegni; 
    b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale; 
    c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale; 
    d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 
  10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il
recupero dell'indebito, di cui al presente  articolo,  e'  effettuato
dall'INPS.  Gli  indebiti   recuperati   nelle   modalita'   di   cui
all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto
delle spese di recupero, sono  riversate  dall'INPS  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per  il  Reddito
di Cittadinanza. L'INPS dispone altresi', ove prevista  la  decadenza
dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. 
  11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il
nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del
provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. 
  12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano  alle  piattaforme
di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione  dell'INPS,
le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni  di
cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo  9,
comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni  lavorativi  dal
verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il  tramite  delle
piattaforme di cui all'articolo 6, mette a  disposizione  dei  centri
per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di
decadenza dal beneficio. 
  13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili  di  dar  luogo
alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del  soggetto  responsabile,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato
illegittimo godimento del Rdc, i  centri  per  l'impiego,  i  comuni,
l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale  del  lavoro
(INL), preposti ai controlli e  alle  verifiche,  trasmettono,  entro
dieci  giorni   dall'accertamento,   all'autorita'   giudiziaria   la
documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. 
  15. I comuni sono responsabili  delle  verifiche  e  dei  controlli
anagrafici, attraverso l'incrocio delle  informazioni  dichiarate  ai
fini ISEE con quelle  disponibili  presso  gli  uffici  anagrafici  e
quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra  informazione  utile
per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci
al fine del riconoscimento del Rdc.