Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per il settore  lattiero-caseario  del  comparto
                      del latte ovino e caprino 
 
  1. Dopo l'articolo 3  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore  lattiero-caseario
del comparto del latte ovino e caprino). - 1. Al fine di  contribuire
alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto  del
latte  ovino  e  caprino,  considerate  le   particolari   criticita'
produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita'
e della competitivita', e' riconosciuto, nel  limite  complessivo  di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un  contributo  destinato
alla copertura, totale  o  parziale,  dei  costi  sostenuti  per  gli
interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui  bancari  contratti  dalle
imprese entro la data del 31 dicembre 2018. 
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo e'
concesso in  identico  ammontare  ad  ogni  singolo  produttore,  nel
rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013  e
n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativi
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
  3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui  al
presente articolo, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per le politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo.». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1,  la
disciplina  dell'istruttoria  delle  relative  richieste,  nonche'  i
relativi casi di revoca e decadenza.