Art. 3 
 
Monitoraggio della produzione di latte vaccino,  ovino  e  caprino  e
  dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di  latte
  importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi 
 
  1.  Allo  scopo  di  consentire  un  accurato  monitoraggio   delle
produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio  nazionale,  i
primi acquirenti di latte crudo,  come  definiti  dall'articolo  151,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento  di  esecuzione
(UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017,  per  il  latte
vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca  dati  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo  15
del decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74,  i  quantitativi  di
latte  ovino,  caprino  e  il  relativo  tenore  di  materia  grassa,
consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonche' di latte  e
prodotti  lattiero-caseari   semilavorati   introdotti   nei   propri
stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da  Paesi
terzi. 
  2. Le aziende che producono  prodotti  lattiero-caseari  contenenti
latte vaccino, ovino  o  caprino  registrano  mensilmente,  per  ogni
unita' produttiva, nella banca  dati  del  SIAN,  i  quantitativi  di
ciascun prodotto  fabbricato,  i  quantitativi  di  ciascun  prodotto
ceduto e le relative giacenze di magazzino. 
  3.  Le  modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo   sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo,  adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo  a  quello  al
quale la  registrazione  si  riferisce,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.  Nel  caso  in
cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi
di latte vaccino, ovino e caprino  superiori  a  500  ettolitri,  non
registrati mensilmente nel rispetto  del  termine  di  cui  al  primo
periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto
di svolgere l'attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  sul  territorio
italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni. 
  5. Le sanzioni di  cui  al  presente  articolo  sono  irrogate  dal
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, le  regioni,  gli  enti  locali  e  le  altre  autorita'  di
controllo, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  esercitano  i
controlli per l'accertamento delle infrazioni delle  disposizioni  di
cui al presente articolo. 
  7.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.