Art. 3 Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi 1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, nonche' di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. 2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unita' produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente articolo riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, non registrati mensilmente nel rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo. 7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.