Art. 4 Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti: «10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. 10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. 3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.