Art. 4 
 
Modifiche all'articolo  8-quinquies  del  decreto-legge  10  febbraio
  2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile
  2009, n. 33 
 
  1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i
commi 10, 10-bis e 10-ter sono sostituiti dai seguenti: 
  «10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva  degli
importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi  di
mancata adesione alla rateizzazione e  in  quelli  di  decadenza  dal
beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e'  effettuata
ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. 
  10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
adottato di  concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e  le
modalita'  di  trasmissione,  in  via  telematica,  all'agente  della
riscossione,  dei  residui  di  gestione  relativi  ai  ruoli  emessi
dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La
consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai  fini
di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile  1999,
n. 112. 
  10-ter.  Per  consentire  l'ordinato  passaggio  all'agente   della
riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis,  entro  e
non oltre il 15 luglio 2019, sono  sospesi  fino  a  tale  data,  con
riferimento ai relativi crediti: 
    a) i termini di prescrizione; 
    b) le procedure di riscossione coattiva; 
    c) i termini di impugnazione e di  opposizione  all'esecuzione  e
agli atti esecutivi. 
  10-quater. Le procedure di riscossione coattiva  sospese  ai  sensi
del comma 10-ter sono successivamente  proseguite  dall'agente  della
riscossione, che resta surrogato negli atti  esecutivi  eventualmente
gia' avviati dall'AGEA e nei confronti del  quale  le  garanzie  gia'
attivate mantengono validita' e grado.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1° aprile 2019. 
  3. Il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo di cui al comma 1 e'  adottato  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.