Art. 5 
 
                  Integrazione del Fondo indigenti 
 
  1. Al fine di favorire la distribuzione  gratuita  di  alimenti  ad
alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui  all'articolo
58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  come  stabilita
all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di  euro,  per
l'acquisto di formaggi DOP fabbricati  esclusivamente  con  latte  di
pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine
non inferiore al 24,5 per cento, umidita' superiore al 30 per  cento,
cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento. 
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e'  subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  iscritte
per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di  parte
corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997,  n.  59,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno.