Art. 2 
 
Disposizioni sulle procedure di  affidamento  in  caso  di  crisi  di
                               impresa 
 
  1. Al codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, l'articolo 110 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso   di   fallimento
dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie
di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti,
le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta
e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo  108  ovvero  di  recesso  dal   contratto   ai   sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale   di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto
per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori,
servizi o forniture. 
  2. L'affidamento avviene alle  medesime  condizioni  gia'  proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
  3.  Il  curatore  della  procedura   di   fallimento,   autorizzato
all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti
gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice
delegato. 
  4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo
161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica
l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la  partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici  tra  il  momento
del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento  del
deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto  16
marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento  dei  requisiti
di un altro soggetto. 
  5. L'impresa ammessa al  concordato  preventivo  non  necessita  di
avvalimento di requisiti di altro soggetto. 
  6. L'ANAC puo'  subordinare  la  partecipazione,  l'affidamento  di
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita'
che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in
possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti
per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti
dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel
caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione
del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare
regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa
non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con
apposite linee guida. 
  7. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'articolo  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure
straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione
della corruzione.". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la  data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore
del decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.14,  nonche',  per  i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
procedure in cui gli  inviti  a  presentare  le  offerte  sono  stati
inviati nel corso del medesimo periodo temporale. 
  3. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 12 gennaio  2019,  n.14,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 372 del predetto decreto. 
  4. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104, settimo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "E' fatto  salvo  il  disposto  dell'articolo  110,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."; 
    b) all'articolo 186-bis: 
      1) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  nell'ipotesi
in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la
continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda
in esercizio."; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Successivamente
al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione
a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere
autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal
giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove
gia' nominato.".