Art. 3 
 
Disposizioni in materia di  semplificazione  della  disciplina  degli
interventi strutturali in zone sismiche. 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 65: 
      1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  opere
realizzate con materiali e  sistemi  costruttivi  disciplinati  dalle
norme tecniche in  vigore,  prima  del  loro  inizio,  devono  essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico."; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  Alla  denuncia
devono essere allegati: 
        a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal  quale
risultino in modo chiaro  ed  esauriente  le  calcolazioni  eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto  altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
        b) una relazione illustrativa firmata dal progettista  e  dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella
costruzione."; 
      3) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  "4.  Lo  sportello
unico rilascia al costruttore, all'atto stesso  della  presentazione,
l'attestazione dell'avvenuto deposito."; 
      4) l'alinea  del  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6.
Ultimate le parti della costruzione  che  incidono  sulla  stabilita'
della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il  direttore  dei
lavori deposita allo sportello unico una  relazione  sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:"; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  "7.  All'atto  della
presentazione della relazione di cui al comma 6, lo  sportello  unico
rilascia  al  direttore  dei  lavori   l'attestazione   dell'avvenuto
deposito  su  una  copia  della  relazione  e  provvede  altresi'   a
trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale."; 
      6) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:  "8-bis.
Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,  lettera  b),
n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 6, 7 e 8."; 
    b) all'articolo 67, il comma 8-bis, e' sostituito  dal  seguente:
"8-bis. Per gli interventi  di  cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo  e'
sostituito  dalla  dichiarazione  di  regolare  esecuzione  resa  dal
direttore dei lavori."; 
    c) all'articolo 93,  i  commi  3,  4  e  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      "3.  Il  contenuto  minimo  del  progetto  e'  determinato  dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni  caso  il  progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e  sezioni,
relazione tecnica, e  dagli  altri  elaborati  previsti  dalle  norme
tecniche. 
      4. I progetti relativi ai lavori di cui  al  presente  articolo
sono accompagnati da una dichiarazione del progettista  che  asseveri
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il   progetto   esecutivo   riguardante   le   strutture   e   quello
architettonico, nonche'  il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
      5. Per  tutti  gli  interventi  il  preavviso  scritto  con  il
contestuale deposito del progetto  e  dell'asseverazione  di  cui  al
comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia  dei  lavori  di
cui all'articolo 65."; 
    d) dopo l'articolo 94, e' inserito il seguente: 
    "Art. 94-bis (Disciplina degli  interventi  strutturali  in  zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a
capi I, II e IV della parte seconda del presente  testo  unico,  sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
      a)  interventi  "rilevanti"   nei   riguardi   della   pubblica
incolumita': 
        1) gli interventi di adeguamento o miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  ad  alta  sismicita'
(Zona 1 e Zona 2); 
        2) le  nuove  costruzioni  che  si  discostino  dalle  usuali
tipologie o che per  la  loro  particolare  complessita'  strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche; 
        3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico
e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le  finalita'  di  protezione
civile, nonche' relativi agli edifici e alle  opere  infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle  conseguenze  di  un
loro eventuale collasso; 
      b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica
incolumita': 
        1) gli interventi di adeguamento o miglioramento  sismico  di
costruzioni esistenti nelle localita'  sismiche  a  media  sismicita'
(Zona 3); 
        2) le riparazioni e gli interventi locali  sulle  costruzioni
esistenti; 
        3) le nuove costruzioni che non rientrano  nella  fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2); 
      c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della  pubblica
incolumita': 
        1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e
per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo  per  la  pubblica
incolumita'. 
  2.  Per  i  medesimi  fini  del  comma  1,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza  Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce le linee guida per l'individuazione,  dal  punto  di  vista
strutturale, degli interventi di cui al  medesimo  comma  1,  nonche'
delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non  occorre
il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle
linee guida,  le  regioni  possono  comunque  dotarsi  di  specifiche
elencazioni  o  confermare  le  disposizioni   vigenti.   A   seguito
dell'emanazione delle linee guida,  le  regioni  adottano  specifiche
elencazioni di adeguamento delle stesse. 
  3. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, non si  possono  iniziare  lavori  relativi  ad  interventi
"rilevanti",  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  senza  preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della  regione,
in conformita' all'articolo 94. 
  4. Fermo restando l'obbligo del titolo  abilitativo  all'intervento
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1,  le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per  lavori  relativi
ad interventi di "minore rilevanza" o  "privi  di  rilevanza"  di  al
comma 1, lettera b) o lettera c). 
  5. Per  gli  stessi  interventi,  non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione. 
  6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e  67,  comma
1, del presente testo unico.".