Art. 10
Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli
articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria per la
gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto
legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le
prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera in
coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal
disavanzo nel settore sanitario, nonche' di quelli dei piani di
riqualificazione dei servizi sanitari.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267
del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui
all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, puo'
avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel
settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per
territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico
del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera
interessata.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del presente decreto, i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo
4, comma 1, decorrono dall'insediamento della Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del menzionato decreto
legislativo n. 267 del 2000, ovvero, se la Commissione e' gia'
insediata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In
tali casi la Commissione straordinaria adotta i provvedimenti
previsti dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, sentito il
Commissario ad acta.
4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale siano
interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e
146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267
del 2000 segnala al Commissario ad acta la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione della disciplina del dissesto
finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto dall'articolo
5, comma 1, decorre dalla data di insediamento della Commissione
ovvero, se gia' insediata, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.