Art. 10 
 
        Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 
           del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Nel caso in cui siano  adottati  i  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria  per  la
gestione dell'ente di  cui  all'articolo  144  del  medesimo  decreto
legislativo  n.  267  del  2000,  fermi  restando  i  compiti  e   le
prerogative ad essa assegnati dalla legislazione  vigente,  opera  in
coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano  di  rientro  dal
disavanzo nel settore sanitario,  nonche'  di  quelli  dei  piani  di
riqualificazione dei servizi sanitari. 
  2. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  la  Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267
del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di  cui
all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, puo'
avvalersi, in via  temporanea,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, in posizione di  comando  o  di  distacco,  di  esperti  nel
settore pubblico sanitario,  nominati  dal  prefetto  competente  per
territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a  carico
del   bilancio   dell'azienda   sanitaria   locale   od   ospedaliera
interessata. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del presente  decreto,  i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo
4,   comma   1,   decorrono   dall'insediamento   della   Commissione
straordinaria  di  cui  all'articolo  144  del   menzionato   decreto
legislativo n. 267 del  2000,  ovvero,  se  la  Commissione  e'  gia'
insediata, dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  In
tali  casi  la  Commissione  straordinaria  adotta  i   provvedimenti
previsti dall'articolo 3, comma 6,  e  dall'articolo  4,  sentito  il
Commissario ad acta. 
  4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale  siano
interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143,  144,  145  e
146  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  la   Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267
del  2000  segnala  al  Commissario  ad  acta  la   sussistenza   dei
presupposti  per  l'applicazione  della   disciplina   del   dissesto
finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto  dall'articolo
5, comma 1, decorre dalla  data  di  insediamento  della  Commissione
ovvero, se gia' insediata,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.