Art. 2
Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio
sanitario regionale
1. Il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal
disavanzo nel settore sanitario, nominato ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e
dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di
seguito denominato «Commissario ad acta», entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente,
almeno ogni sei mesi, e' tenuto ad effettuare una verifica
straordinaria sull'attivita' dei direttori generali delle aziende
sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere
universitarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. La verifica e' volta
altresi' ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun
direttore generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del
piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia
amministrativa o gestionale. Il Commissario ad acta, nel caso di
valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e
nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede
motivatamente, entro quindici giorni dalla formulazione della
predetta contestazione e senza i pareri di cui all'articolo 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne
l'immediata decadenza dall'incarico, nonche' a risolverne il relativo
contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si
estendono le disposizioni relative alle attribuzioni ed ai compiti
dei commissari straordinari di cui all'articolo 3, comma 6, nonche'
all'articolo 5, comma 1.