Art. 4
Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio
sanitario regionale
1. Il Commissario straordinario o il direttore generale verifica
periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina ovvero
dalla valutazione positiva effettuata dal Commissario ad acta, che
non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo,
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione
all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora
sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari,
il Commissario straordinario o il direttore generale li sostituisce
attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171
del 2016.