Art. 6
Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario
della Regione Calabria
1. Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono
esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi
ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a
disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione
ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre
regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture,
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la
facolta' di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per la Sicilia-Calabria.
2. Per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Commissario ad acta
stipula un protocollo d'intesa con l'Autorita' Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h)
del medesimo decreto legislativo a cui si adeguano gli enti del
Servizio sanitario della Regione.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la fattibilita' degli
interventi individuati dagli atti di programmazione previsti dalla
legislazione vigente, ed, in ogni caso, nell'ambito delle risorse da
questi assegnate, il Commissario ad acta predispone un Piano
triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della
rete territoriale della Regione. Il Piano e' approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute, delle infrastrutture e
dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali. Con
l'approvazione del Piano sono revocate le misure gia' adottate in
contrasto con la nuova programmazione.
4. Per i progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali alla
data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato ancora
definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei
programmi di investimento e appalto dei lavori, gli enti del Servizio
sanitario della Regione possono avvalersi, previa convenzione, di
INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza, nonche' delle altre
strutture previste all'uopo da disposizioni di legge.
5. Per garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in
osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di
governo delle liste di attesa, e' autorizzata per la Regione, per
l'anno 2019, la spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento
tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenziamento
delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno
2018-2020 del Ministero della salute, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno o piu' decreti
dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento
gli interventi di cui al presente comma, fino a concorrenza del
predetto importo a carico dello Stato e al conseguente trasferimento
delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della
Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di
avanzamento dei lavori.