Art. 7
Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito
della prevenzione della corruzione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Commissario straordinario
propone al Prefetto, alternativamente, una delle misure di cui alle
lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti
delle imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del
Servizio sanitario regionale, in base agli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dandone contestuale informazione al Presidente
dell'ANAC e al Commissario ad acta.