Art. 9
Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione
e supporto ai Commissari
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Commissario ad acta, i
Commissari straordinari e i Commissari straordinari di liquidazione
possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo
svolgimento di attivita' dirette al contrasto delle violazioni in
danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione
del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella
Regione. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera
nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i
poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute
stipula apposita convenzione con la Guardia di finanza, con la quale
sono stabilite le modalita' operative della collaborazione e le
procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo, anche a norma
dell'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
mediante applicazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 160.000 per l'anno 2019 e di euro 320.000 per l'anno
2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.