Art. 13 
 
            Vendita di beni tramite piattaforme digitali 
 
  1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno
dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo
a ciascun trimestre, secondo modalita'  stabilite  con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun  fornitore  i
seguenti dati: 
    a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo  di
posta elettronica; 
    b) il numero totale delle unita' vendute in Italia; 
    c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia
l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di
vendita. 
  2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio
2019. 
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore
d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal
fornitore. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le
vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a
15, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  invia  i  dati  relativi  a
dette operazioni nel mese  di  luglio  2019,  secondo  modalita'  che
saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate
di cui al comma 1. 
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2020.