Art. 15 
 
Estensione della definizione  agevolata  delle  entrate  regionali  e
                          degli enti locali 
 
  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato,  approvato  con  Regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al  2017,  dagli
enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla
legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni,
danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali
stabiliscono anche: 
    a) il numero di  rate  e  la  relativa  scadenza,  che  non  puo'
superare il 30 settembre 2021; 
    b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata; 
    c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore
indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi; 
    d)  il  termine  entro  il  quale  l'ente   territoriale   o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse. 
  3. A  seguito  della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza. 
  4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto. 
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136. 
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.