Art. 2 
 
                         Revisione mini-IRES 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e
dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza  dell'importo
corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse
da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di
patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77
del predetto testo unico ridotta di 3,5  punti  percentuali;  per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e
per i due successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente,
di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti
percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota  ridotta
di cui al periodo precedente, l'addizionale di  cui  all'articolo  1,
comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in  misura
corrispondentemente aumentata. 
  2. Ai fini del comma 1: 
    a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve
formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi
dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; 
    b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra
il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo
d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei
periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal
bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. 
  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati
a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo
netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a
riserva agevolabili dell'esercizio successivo. 
  4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117
a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota
ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto
partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente
controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a
concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche
all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che
esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi
articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico. 
  5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo
su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa'
partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La
quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento
dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma. 
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa'
in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di
contabilita' ordinaria. 
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  8. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da
28 a 34 sono abrogati.