Art. 7 
 
              Incentivi per la valorizzazione edilizia 
 
  1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi
fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di  ristrutturazione
immobiliare che, entro  i  successivi  dieci  anni,  provvedano  alla
demolizione  e  ricostruzione  degli   stessi,   conformemente   alla
normativa antisismica e con il conseguimento della classe  energetica
A o B,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  al  fabbricato
preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonche'
all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le
imposte ipotecaria  e  catastale  nella  misura  fissa  di  euro  200
ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di  cui  al
primo periodo, sono dovute  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al 30 per
cento delle stesse imposte. Sono altresi'  dovuti  gli  interessi  di
mora a  decorrere  dall'acquisto  dell'immobile  di  cui  al  secondo
periodo.