Art. 2 Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175 1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 5 della legge n. 39/1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1989, n. 33, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 5. 1. Per l'esercizio dell'attivita' disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione. 3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi. 4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'art. 7.".