Art. 3 
 
 
Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera -Caso EU-Pilot
                            2079/11/EMPL 
 
  1. All'articolo 11,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2019». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo  dell'articolo  11  della  legge  n.  167/2017
          (Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
          europea 2017), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27  novembre
          2017, n. 277, come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 11. Disposizioni  relative  agli  ex  lettori  di
          lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL 
              1.  Il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' e' incrementato di euro 8.705.000  a  decorrere
          dall'anno  2017,  finalizzati,  in  coerenza   con   quanto
          previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004,
          n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo
          2004, n. 63, al superamento del contenzioso  in  atto  e  a
          prevenire  l'instaurazione   di   nuovo   contenzioso   nei
          confronti delle universita' statali italiane da parte degli
          ex  lettori  di  lingua  straniera,  gia'  destinatari   di
          contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e'  predisposto  uno  schema  tipo  per  la
          definizione di contratti integrativi di sede, a livello  di
          singolo ateneo.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui  al
          comma l  a  titolo  di  cofinanziamento,  a  copertura  dei
          relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro
          il  31  ottobre  2019  perfezionano  i  relativi  contratti
          integrativi. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          euro  8.705.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,   si
          provvede, quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017,  a  euro
          5.135.000 per l'anno 2018 e a euro  8.705.000  a  decorrere
          dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          e, quanto  a  euro  3.570.000  per  l'anno  2018,  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni, per il  medesimo
          anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2017-2019, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   ministero.   Il
          ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.".