Art. 4 
 
Criteri di rilascio delle  concessioni  relative  alle  rivendite  di
  tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW 
 
  1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b): 
      1) dopo la parola: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non
inferiore a 200 metri,»; 
      2) le parole:  «produttivita'  minima»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita
ogni 1.500 abitanti»; 
    b) la lettera c) e' abrogata; 
    c) alla lettera d): 
      1) le parole:  «produttivita'  minima»  sono  sostituite  dalla
seguente: «popolazione»; 
      2) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «di  cui  alla
lettera b)»; 
    d) alla lettera e), le parole da: «di parametri certi» fino  alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti  di
cui alla lettera b)»; 
    e)  alla  lettera  f),  le   parole:   «,   rispettivamente,»   e
«nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita'  minima
per il rinnovo» sono soppresse. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1087  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  quanto  a  400.000  euro  per
ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono  dettate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 1. 
  4. In  ogni  caso  sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti
dall'applicazione dell'articolo 24, comma  42,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 24, comma 42, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 6
          luglio 2011, n. 155, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 24. Norme in materia di gioco 
              1.    Avvalendosi    di    procedure     automatizzate,
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  procede
          alla liquidazione  dell'imposta  unica  dovuta  di  cui  al
          decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  ed  al
          controllo della tempestivita' e della rispondenza  rispetto
          ai versamenti effettuati dai concessionari  abilitati  alla
          raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti
          nella  banca  dati  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. 
              1-bis.  Al  fine  di  garantire  obiettivi  di  massima
          trasparenza, e per una piu' efficace e tempestiva  verifica
          degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto, e'  fatto
          obbligo a tutte le figure a  vario  titolo  operanti  nella
          filiera del  sistema  gioco  di  effettuare  ogni  tipo  di
          versamento  senza  utilizzo  di  moneta  contante   e   con
          modalita'  che  assicurino  la   tracciabilita'   di   ogni
          pagamento. 
              2.  Nel  caso  in  cui  risultino  omessi,  carenti   o
          intempestivi i versamenti  dovuti,  l'esito  del  controllo
          automatizzato e' comunicato al concessionario  per  evitare
          la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i
          chiarimenti  necessari   all'ufficio   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  competente   nei   suoi
          confronti, entro i trenta giorni successivi al  ricevimento
          della comunicazione. 
              3. Se vi e'  pericolo  per  la  riscossione,  l'Ufficio
          provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma
          1,  al  controllo  della   tempestiva   effettuazione   dei
          versamenti dell'imposta unica  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 504 del 1998. 
              4. Le somme che, a seguito dei controlli  automatizzati
          effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute  a  titolo
          d'imposta unica, nonche' di interessi  e  di  sanzioni  per
          ritardato od omesso versamento, sono iscritte  direttamente
          nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo. 
              5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il concessionario  provvede  a  pagare  le  somme
          dovute, con le  modalita'  indicate  nell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  concernente  le
          modalita'  di  versamento  mediante  delega,  entro  trenta
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione  prevista  dal
          comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la
          rideterminazione,  in  sede  di  autotutela,  delle   somme
          dovute, a seguito  dei  chiarimenti  forniti  dallo  stesso
          concessionario. In questi casi, l'ammontare delle  sanzioni
          amministrative  previste  dall'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' ridotto ad
          un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno
          del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione  della
          comunicazione. 
              6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di  cui  al
          comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro  il  31
          dicembre del quarto anno successivo a quello per  il  quale
          e'  dovuta   l'imposta   unica.   Fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 28 del decreto legge  29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n.  2,  qualora  il  concessionario  non  provveda  a
          pagare,  entro  i  termini  di  scadenza,  le  cartelle  di
          pagamento previste dal  presente  comma,  l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di  Stato  procede  alla  riscossione
          delle somme dovute anche tramite escussione delle  garanzie
          presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
          concessione. In tale caso  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di  Stato  comunica  ad  Equitalia  l'importo  del
          credito per imposta, sanzioni ed  interessi  che  e'  stato
          estinto tramite l'escussione delle  garanzie  ed  Equitalia
          procede alla riscossione  coattiva  dell'eventuale  credito
          residuo secondo le disposizioni di cui  al  titolo  II  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo  l'obbligo,
          in  capo  ai  concessionari,  di  ricostruire  le  garanzie
          previste nella  relativa  concessione  di  gioco,  pena  la
          revoca della concessione. 
              7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si  applicano
          alle  somme  dovute  a  norma  del  presente  articolo.  Le
          garanzie previste dal predetto articolo 3-bis  del  decreto
          legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  verifichi
          che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di
          imposta, a garanzia degli adempimenti  dell'imposta  unica,
          sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. 
              8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di  Stato,  anche  sulla  base  dei  fatti,  atti  e  delle
          violazioni constatate dalla Guardia di finanza  o  rilevate
          da altri  organi  di  Polizia,  procede  alla  rettifica  e
          all'accertamento delle  basi  imponibili  e  delle  imposte
          rilevanti ai fini dei  singoli  giochi,  anche  utilizzando
          metodologie  induttive  di  accertamento  per   presunzioni
          semplici. 
              9.  Gli  avvisi  relativi  alle   rettifiche   e   agli
          accertamenti in materia di giochi pubblici con  vincita  in
          denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
          il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  per  il
          quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni  tributarie  e
          per  quelle   amministrative   si   applicano   i   termini
          prescrizionali e  decadenziali  previsti,  rispettivamente,
          dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
              10. Nel caso di  scommesse  comunque  non  affluite  al
          totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione  di
          base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o
          sulle scommesse,  l'Ufficio  dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di  Stato  determina  l'imposta  dovuta  anche
          utilizzando elementi documentali comunque  reperiti,  anche
          se forniti dal  contribuente,  da  cui  emerge  l'ammontare
          delle giocate effettuate.  In  mancanza  di  tali  elementi
          ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso  o  non
          da seguito agli inviti  e  ai  questionari  disposti  dagli
          uffici,   l'Ufficio   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  determina   induttivamente   la   base
          imponibile utilizzando la raccolta media  della  provincia,
          ove e' ubicato il punto di gioco, dei  periodi  oggetto  di
          accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
          nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta  unica
          l'ufficio applica, nei  casi  di  cui  al  presente  comma,
          l'aliquota  massima  prevista  per  ciascuna  tipologia  di
          scommessa  dall'articolo  4  del  decreto  legislativo   23
          dicembre 1998, n. 504. 
              11.  Il  contribuente  nei  cui  confronti  sia   stato
          notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia
          di giochi pubblici con vincita in  denaro  puo'  formulare,
          anteriormente   all'impugnazione   dell'atto   innanzi   la
          commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera
          di  accertamento  con  adesione,   indicando   il   proprio
          recapito, anche telefonico. In tal caso  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli
          6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
          La disposizione di cui al primo periodo non si applica  nei
          casi di determinazione  forfetaria  del  prelievo  erariale
          unico  di  cui  all'articolo  39-quater,   comma   3,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati
          dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
          Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita  in
          denaro,  ma  non  ancora  definitivi,  nonche'  i  relativi
          interessi, sono iscritti a titolo  provvisorio  nei  ruoli,
          dopo la notifica dell'atto di accertamento,  per  la  meta'
          degli  ammontari  corrispondenti  agli  imponibili   o   ai
          maggiori imponibili accertati. 
              13.  Gli  Uffici  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli   di   Stato,    nell'ambito    delle    attivita'
          amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici
          con o  senza  vincita  in  denaro,  rilevano  le  eventuali
          violazioni,  occultamenti  di  base  imponibile  od  omessi
          versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento  e  alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  previsti  dalla
          legge e dalle convenzioni  di  concessione,  nonche'  degli
          altri  obblighi  stabiliti  dalle  norme   legislative   ed
          amministrative in materia di giochi pubblici, con  o  senza
          vincita in denaro. 
              14. Al fine  di  garantire  il  miglior  raggiungimento
          degli obiettivi  di  economicita'  ed  efficienza,  per  le
          attivita'  di  competenza  degli  uffici   periferici,   la
          competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione  e'  il
          domicilio fiscale del soggetto alla data in  cui  e'  stata
          commessa  la  violazione  o  e'   stato   compiuto   l'atto
          illegittimo.  Con  provvedimento  del  Direttore   generale
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  si  Stato,  da
          pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi
          in  cui  la  competenza  per   determinate   attivita'   e'
          attribuita agli uffici centrali. 
              15. Nei  limiti  del  servizio  cui  sono  destinati  e
          nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle leggi  in
          materia  fiscale   e   amministrativa,   gli   appartenenti
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono
          la qualita' di agenti di polizia tributaria. 
              16. Gli Uffici  dei  monopoli  di  Stato  adempiono  ai
          compiti derivanti dai commi da  13  a  15  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione
          vigente. 
              17. L'importo forfetario  di  cui  al  secondo  periodo
          dell'articolo 39-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  come  definito  dai
          decreti  direttoriali  dell'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, e' aumentato del cento per cento. 
              18. All'articolo  39-quinquies,  comma  2,  del  citato
          decreto-legge   n.   269   del   2003,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal
          120 al 240 per cento dell'ammontare del  prelievo  erariale
          unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite
          dalle seguenti: "dal 240 al 480  per  cento  dell'ammontare
          del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo  di  euro
          5.000.". 
              19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo  1,
          comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  nonche'  i
          commi 8  e  8-bis  e  il  primo  periodo  del  comma  9-ter
          dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          sono abrogati. 
              20. E' vietato consentire la partecipazione  ai  giochi
          pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 
              21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del  locale
          o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la
          partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          cinque mila a  euro  venti  mila.  Indipendentemente  dalla
          sanzione amministrativa pecuniaria  e  anche  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta  della  stessa,  la  violazione
          prevista dal presente  comma  e'  punita  con  la  chiusura
          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
          punto di offerta del gioco da dieci fino a  trenta  giorni;
          ai  fini  di   cui   al   presente   comma,   il   titolare
          dell'esercizio commerciale, del  locale  o,  comunque,  del
          punto  di  offerta  del  gioco,  all'interno  dei  predetti
          esercizi, identifica  i  giocatori  mediante  richiesta  di
          esibizione di un idoneo  documento  di  riconoscimento.  Le
          sanzioni amministrative  previste  nei  periodi  precedenti
          sono       applicate       dall'ufficio        territoriale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente   in   relazione   al   luogo   e   in   ragione
          dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione  ai
          provvedimenti     emessi     dall'ufficio      territoriale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e'
          competente il giudice del luogo in cui  ha  sede  l'ufficio
          che ha emesso i provvedimenti stessi. Per  i  soggetti  che
          nel corso di un triennio commettono tre  violazioni,  anche
          non continuative, del presente comma e' disposta la  revoca
          di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
          tal  fine,  l'ufficio   territoriale   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  ha  accertato   la
          violazione effettua apposita comunicazione alle  competenti
          autorita'  che  hanno  rilasciato   le   autorizzazioni   o
          concessioni  ai  fini  dell'applicazione   della   predetta
          sanzione accessoria. 
              22. Nell'ipotesi  in  cui  la  violazione  del  divieto
          previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli  apparecchi
          e dei congegni di cui al  comma  6  dell'articolo  110  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e'  altresi'
          sospeso, per un periodo da uno a tre mesi,  dall'elenco  di
          cui all'articolo 1, comma  533,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma  533-ter
          dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari
          per  la  gestione  della  rete   telematica   non   possono
          intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali
          funzionali all'esercizio delle attivita' di  gioco  con  il
          trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali  in  corso,
          l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa  per  il
          corrispondente   periodo   di   sospensione    dall'elenco.
          Nell'ipotesi in cui  titolare  dell'esercizio  commerciale,
          del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco  sia
          una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo,
          le disposizioni previste dal presente comma e dal comma  21
          si applicano alla societa', associazione o  all'ente  e  il
          rappresentante legale della societa', associazione  o  ente
          collettivo  e'  obbligato  in  solido  al  pagamento  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie. 
              23. Ai fini del miglior conseguimento  degli  obiettivi
          di tutela del giocatore  e  di  contrasto  ai  fenomeni  di
          ludopatia connessi alle attivita' di  gioco,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei  monopoli  di   Stato,   nell'ambito   degli   ordinari
          stanziamenti  del   proprio   bilancio,   avvia,   in   via
          sperimentale, anche avvalendosi delle  strutture  operative
          del partner tecnologico, procedure di  analisi  e  verifica
          dei comportamenti di gioco volti ad  introdurre  misure  di
          prevenzione dei fenomeni ludopatici. 
              24. Nell'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 giugno 1998,  n.  252,  dopo  il  comma  3  e'
          aggiunto il seguente: "3-bis. Per le societa'  di  capitali
          di cui al comma 3, lettera b), concessionarie  nel  settore
          dei  giochi  pubblici,  la  documentazione   prevista   dal
          presente regolamento  deve  riferirsi,  oltre  ai  soggetti
          indicati nello stesso comma 3,  lett.  b),  anche  ai  soci
          persone fisiche che detengono,  anche  indirettamente,  una
          partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al  2
          per cento, nonche' ai  direttori  generali  e  ai  soggetti
          responsabili  delle  sedi  secondarie   o   delle   stabili
          organizzazioni  in  Italia  di  soggetti   non   residenti.
          Nell'ipotesi in cui i soci  persone  fisiche  detengano  la
          partecipazione  superiore  alla  predetta  soglia  mediante
          altre  societa'  di  capitali,   la   documentazione   deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti.". 
              25. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  10
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad  evidenza
          pubblica  ne'  ottenere  il  rilascio  o   rinnovo   o   il
          mantenimento di concessioni in materia di  giochi  pubblici
          il soggetto il cui titolare o il  rappresentante  legale  o
          negoziale  ovvero  il  direttore  generale  o  il  soggetto
          responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni
          in Italia di soggetti non  residenti,  risulti  condannato,
          anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno
          dei delitti previsti dagli  articoli  2  e  3  del  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,
          317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,  416,  416-bis,
          644, 648, 648-bis e 648-ter del codice  penale  ovvero,  se
          commesso  all'estero,  per  un  delitto   di   criminalita'
          organizzata o  di  riciclaggio  di  denaro  proveniente  da
          attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al
          soggetto  partecipato,  anche  indirettamente,  in   misura
          superiore al 2 per  cento  del  capitale  o  patrimonio  da
          persone  fisiche  che  risultino  condannate,   anche   con
          sentenza non  definitiva,  ovvero  imputate,  per  uno  dei
          predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o  di
          rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di  cui
          ai periodi precedenti  opera  anche  nel  caso  in  cui  la
          condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di  indagato
          sia riferita al coniuge non separato. 
              26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e  25,
          i soggetti, costituiti in forma di societa' di  capitali  o
          di societa' estere assimilabili alle societa' di  capitali,
          che partecipano a gare o a procedure ad  evidenza  pubblica
          nel settore dei giochi pubblici, anche on line,  dichiarano
          il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che
          detengono,    direttamente    o     indirettamente,     una
          partecipazione al capitale o al patrimonio superiore  al  2
          per cento. La  dichiarazione  comprende  tutte  le  persone
          giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano,
          anche indirettamente, una partecipazione superiore  a  tale
          soglia.  In  caso  di  dichiarazione  mendace  e'  disposta
          l'esclusione  dalla  gara  in   qualsiasi   momento   della
          procedura  e,  qualora   la   dichiarazione   mendace   sia
          riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e'
          disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque
          disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i
          requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e  25.
          Per le concessioni in corso  la  dichiarazione  di  cui  al
          presente comma e' richiesta in sede di rinnovo. 
              27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26  trovano
          applicazione   per   le   gare   indette    successivamente
          all'entrata in vigore del presente decreto legge. 
              27-bis. Al fine di  assicurare  la  tracciabilita'  dei
          flussi finanziari, finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni
          criminali  e  il  riciclaggio  di  denaro  di   provenienza
          illecita, chiunque, ancorche'  in  caso  di  assenza  o  di
          inefficacia  delle  autorizzazioni  di  polizia   o   delle
          concessioni rilasciate  dall'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato,  gestisce  con  qualunque  mezzo,  anche
          telematico, per conto proprio o  di  terzi,  anche  ubicati
          all'estero, concorsi pronostici o  scommesse  di  qualsiasi
          genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane  Spa,  dedicati  in  via  esclusiva  ai   predetti
          concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti  devono
          transitare le spese, le erogazioni di oneri economici  e  i
          proventi finanziari di ogni  natura  relativi  ai  concorsi
          pronostici o scommesse di qualsiasi genere. 
              28. Fermo restando  quanto  previsto  dal  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
          e dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n.  252,  non  possono  essere  titolari  o  condurre
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche  nei  cui
          confronti  sussistono  le  situazioni   ostative   previste
          dall'articolo 10 della legge 31 maggio  1965,  n.  575.  E'
          altresi'  preclusa  la  titolarita'  o  la  conduzione   di
          esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno  dei
          quali sia offerto gioco pubblico, per  lo  svolgimento  del
          quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo  88
          del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  a  societa'  o
          imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza  di
          elementi relativi a tentativi di infiltrazione  mafiosa  di
          cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24,
          commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88,  ed  al
          fine di contrastare la diffusione del gioco  irregolare  ed
          illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e  il  riciclaggio
          nel settore  del  gioco,  nonche'  di  assicurare  l'ordine
          pubblico e la tutela del giocatore, le  societa'  emittenti
          carte di  credito,  gli  operatori  bancari,  finanziari  e
          postali  sono  tenuti  a  segnalare   in   via   telematica
          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  gli
          elementi   identificativi   di   coloro   che    dispongono
          trasferimenti di denaro a favore di soggetti,  indicati  in
          apposito elenco predisposto  dalla  stessa  Amministrazione
          autonoma,  che  offrono   nel   territorio   dello   Stato,
          attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi,
          scommesse o concorsi pronostici con vincite  in  denaro  in
          difetto di concessione, autorizzazione,  licenza  od  altro
          titolo  autorizzatorio  o  abilitativo  o,   comunque,   in
          violazione delle norme di legge o di  regolamento  o  delle
          prescrizioni  definite   dalla   predetta   Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato. 
              30. L'inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  comma  29
          comporta l'irrogazione, alle societa'  emittenti  carte  di
          credito, agli operatori bancari, finanziari e  postali,  di
          sanzioni amministrative pecuniarie da  trecentomila  ad  un
          milione  e  trecentomila  euro  per   ciascuna   violazione
          accertata. La competenza  all'applicazione  della  sanzione
          prevista nel presente comma  e'  dell'ufficio  territoriale
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  in
          relazione al domicilio fiscale del trasgressore. 
              31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali  del
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro e  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato  sono  stabilite   le   modalita'   attuative   delle
          disposizioni di  cui  ai  commi  29  e  30  e  la  relativa
          decorrenza. 
              32. Un importo pari al 3 per cento  delle  spese  annue
          per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico
          dei concessionari relativamente al gioco  del  lotto,  alle
          lotterie istantanee ed ai giochi numerici a  totalizzatore,
          e' destinato al finanziamento della carta acquisti, di  cui
          all'articolo 81, comma  32,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, finalizzata  all'acquisto  di  beni  e
          servizi a favore dei cittadini  residenti  che  versano  in
          condizione di maggior disagio economico. A tal fine,  detto
          importo e' versato, a cura dei concessionari,  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere
          riassegnato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze ai fini  dell'erogazione  per
          il    finanziamento    della     carta     acquisti.     E'
          corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari
          devono destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti. 
              33. E' istituito il gioco del  Bingo  a  distanza,  con
          un'aliquota del  prelievo  erariale  stabilita  all'11  per
          cento e del compenso per il controllore  centralizzato  del
          gioco pari all'1 per cento delle somme  giocate.  Ai  sensi
          del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7  luglio  2009,
          n.  88,  sono  definiti  gli   importi   del   diritto   di
          partecipazione,  del  compenso   del   concessionario,   le
          modalita'  di  versamento  del  prelievo  erariale  e   del
          compenso  per  il  controllore  centralizzato  del   gioco,
          nonche'  l'individuazione  della  data   da   cui   decorre
          l'applicazione delle nuove disposizioni. 
              34. Con provvedimento adottato ai sensi  del  comma  12
          dell'articolo 24 della legge 7 luglio  2009,  n.  88,  sono
          disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con
          il  medesimo  provvedimento   sono   altresi'   determinati
          l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e
          l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita  la
          predetta  quota.  L'aliquota  d'imposta  unica  dovuta  dal
          concessionario per l'esercizio del gioco  e'  stabilita  in
          misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei
          principi  comunitari,  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, sono aggiudicate,  tramite  gara  da
          bandire entro il 1 gennaio 2013, concessioni novennali  per
          l'esercizio del gioco del poker sportivo di  cui  al  primo
          periodo,  in  numero  non   superiore   a   1.000,   previa
          effettuazione di una o piu'  procedure  aperte  a  soggetti
          titolari di concessione  per  l'esercizio  e  la  raccolta,
          anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al  comma
          11 dell'articolo 24 della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,
          nonche'  ai  soggetti  che  rispettino  i  requisiti  e  le
          condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della  legge
          7  luglio  2009,  n.  88.  I  punti   di   esercizio   sono
          aggiudicati, fino  a  loro  esaurimento,  ai  soggetti  che
          abbiano presentato  le  offerte  risultanti  economicamente
          piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000  ed
          operano a  seguito  dell'avvenuto  rilascio  della  licenza
          prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773. 
              35. In relazione alle disposizioni di cui  all'articolo
          12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile  2009,
          n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
          2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti  dal
          controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro
          il 30 settembre 2011 il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          avvia le procedure occorrenti per un nuovo  affidamento  in
          concessione della rete per la gestione telematica del gioco
          lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, prevedendo: 
              a) l'affidamento  della  concessione  ad  operatori  di
          gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione
          morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta
          basata    sull'accertamento    dei    requisiti    definiti
          dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti
          richiesti  dall'articolo  1,  comma  78,  della  legge   13
          dicembre 2010, n. 220,  nonche'  quelli  gia'  richiesti  e
          posseduti   dagli   attuali   concessionari.   I   soggetti
          aggiudicatari,  sono  autorizzati   all'installazione   dei
          videoterminali da un minimo del 7  per  cento,  fino  a  un
          massimo  del  14  per  cento  del  numero  di  nulla  osta,
          dichiarati in sede di  gara,  effettivamente  acquisiti  ed
          attivati entro  sei  mesi  dalla  data  della  stipula  per
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
          modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per
          ciascun terminale; nel caso in cui risultino  aggiudicatari
          soggetti  gia'  concessionari  gli  stessi  mantengono   le
          autorizzazioni alla  istallazione  di  videoterminali  gia'
          acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta  ferma  la
          facolta' dell'Amministrazione concedente di incrementare il
          numero  di  VLT  gia'  autorizzato  nei  limiti  e  con  le
          modalita' di cui al precedente periodo,  a  partire  dal  1
          gennaio 2014; 
              b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei
          videoterminali, fino al termine delle  concessioni  di  cui
          alla lettera a) del presente comma. La perdita di  possesso
          dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo unico di cui al regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  non
          determina  la  decadenza  dalle   suddette   autorizzazioni
          acquisite. 
              36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e'
          subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di
          100 euro per ogni singolo apparecchio di  cui  all'articolo
          110, comma 6,  lettera  a),  per  il  quale  si  chiede  il
          rilascio o il mantenimento dei  relativi  nulla  osta.  Nel
          caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e'  di  soggetto
          diverso dal richiedente  la  concessione,  quest'ultimo  ha
          diritto di rivalsa nei suoi confronti. 
              37. 
              38. 
              39.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  stabilisce
          con propri provvedimenti, le innovazioni  da  apportare  al
          Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: 
              a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e  dei  premi
          delle relative combinazioni; 
              b)  la  rimodulazione  o  la  sostituzione  dei  giochi
          opzionali e complementari al Lotto,  anche  introdotti  dal
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
              c) l'introduzione di ulteriori  forme  di  gioco  anche
          prevedendo  modalita'  di  fruizione  distinte  da   quelle
          attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a
          quota fissa. 
              40. Nell'ambito dei  Giochi  numerici  a  totalizzatore
          nazionale il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  disciplina,
          con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni: 
              a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite  il
          relativo concessionario, in  ambito  europeo,  con  giocata
          minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per  cento
          della raccolta nazionale ad imposta e  con  destinazione  a
          montepremi del 50 per cento della  raccolta  nonche'  delle
          vincite, pari  o  superiori  a  10  milioni  di  euro,  non
          riscosse nei termini di decadenza previsti dal  regolamento
          di gioco; 
              b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win  for  life,
          di  cui  all'articolo  12,  comma  1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge
          24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al  65
          per cento della raccolta e un'imposta pari al 23 per  cento
          della raccolta; 
              c) introduzione,  in  via  definitiva,  per  un  numero
          massimo di 12, del concorso speciale  del  gioco  Enalotto,
          denominato "si vince tutto superenalotto". 
              41. Il comma 533-bis dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre  2005,  n.  266,  e'  sostituito   dal   seguente:
          "533-bis. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  533,
          obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla  data
          di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e  dei
          rapporti  in  esso  previsti,  e'  disposta  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato  previa  verifica  del  possesso,  da
          parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86
          o 88 del testo unico di cui  al  regio  decreto  18  giugno
          1931,  n.  773,  e  successive   modificazioni,   e   della
          certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente,
          nonche' dell'avvenuto versamento, da  parte  dei  medesimi,
          della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano
          annualmente tale versamento. Con decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori
          requisiti,  nonche'   tutte   le   ulteriori   disposizioni
          applicative, eventualmente  anche  di  natura  transitoria,
          relative alla  tenuta  dell'elenco,  all'iscrizione  ovvero
          alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai  tempi  e  alle
          modalita' di  effettuazione  del  predetto  versamento,  da
          eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre
          il  31  ottobre  2011;  restano  ferme  le  domande  ed   i
          versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.". 
              42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono dettate  disposizioni  concernenti  le  modalita'  per
          l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali  di  generi
          di monopolio, nonche' per il rilascio  ed  il  rinnovo  del
          patentino, secondo i seguenti principi: 
              a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di
          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di
          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,
          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita
          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse
          pubblico primario della tutela della salute consistente nel
          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco
          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di
          tabacchi; 
              b) istituzione di rivendite ordinarie solo in  presenza
          di determinati requisiti di distanza, non inferiore  a  200
          metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto  di  una
          rivendita ogni 1.500 abitanti; 
              c) (Abrogata); 
              d)  trasferimenti  di  rivendite  ordinarie   solo   in
          presenza  dei  medesimi  requisiti  di  distanza   e,   ove
          applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b); 
              e)  istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si
          riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza  di  servizio,
          da valutarsi in  ragione  dell'effettiva  ubicazione  degli
          altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona  di
          riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti  di  cui  alla
          lettere b); 
              f) rilascio e rinnovi  di  patentini  da  valutarsi  in
          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile
          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di
          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e
          l'applicazione del criterio della distanza.". 
              Il testo dell'articolo 1, comma 1087,  della  legge  n.
          205/2017 (Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020), pubblicata nella Gazz. Uff. 29  dicembre  2017,
          n. 302, S.O., cosi' recita: 
              "1087.  Al  fine  di  affermare  un  modello   digitale
          italiano  come  strumento  di   tutela   e   valorizzazione
          economica e sociale del  made  in  Italy  e  della  cultura
          sociale  e  produttiva  della  tipicita'  territoriale,  e'
          assegnato un  contributo  pari  a  1.000.000  di  euro  per
          ciascuno  degli  anni  2018,  2019   e   2020   in   favore
          dell'istituto IsiameD  per  la  promozione  di  un  modello
          digitale    italiano    nei    settori     del     turismo,
          dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city.". 
              Il testo dell'articolo 41-bis, della legge n.  234/2012
          (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazz. Uff.
          4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              "Art. 41-bis. Fondo per il recepimento della  normativa
          europea 
              1. Al fine  di  consentire  il  tempestivo  adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  obblighi   imposti   dalla
          normativa  europea,  nei   soli   limiti   occorrenti   per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Il testo dell'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge
          n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          307/2004 (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di
          finanza pubblica.), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre
          2004, n. 280, cosi' recita: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Il  testo  dell'articolo  17,  della  legge  n.  400/88
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              • Il testo  dell'articolo  24,  comma  42,  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, cosi' recita: 
              "Art. 24. Norme in materia di gioco 
              (Omissis). 
              42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          sono dettate  disposizioni  concernenti  le  modalita'  per
          l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali  di  generi
          di monopolio, nonche' per il rilascio  ed  il  rinnovo  del
          patentino, secondo i seguenti principi: 
              a) ottimizzazione e  razionalizzazione  della  rete  di
          vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
          a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al  fine  di
          contemperare, nel rispetto della tutela della  concorrenza,
          l'esigenza di garantire  all'utenza  una  rete  di  vendita
          capillarmente dislocata  sul  territorio,  con  l'interesse
          pubblico primario della tutela della salute consistente nel
          prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di  tabacco
          al pubblico  non  giustificata  dall'effettiva  domanda  di
          tabacchi; 
              b) istituzione di rivendite ordinarie solo in  presenza
          di  determinati  requisiti  di  distanza  e   produttivita'
          minima; 
              c) introduzione di un meccanismo di  aggiornamento  dei
          parametri   di   produttivita'   minima   rapportato   alle
          variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi
          lavorati intervenute dall'anno 2001; 
              d)  trasferimenti  di  rivendite  ordinarie   solo   in
          presenza  dei  medesimi  requisiti  di  distanza   e,   ove
          applicabili, anche di produttivita' minima; 
              e)  istituzione  di  rivendite  speciali  solo  ove  si
          riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza  di  servizio,
          da valutarsi in  ragione  dell'effettiva  ubicazione  degli
          altri punti vendita gia' esistenti nella medesima  zona  di
          riferimento,  nonche'  in  virtu'   di   parametri   certi,
          predeterminati ed uniformemente applicabili sul  territorio
          nazionale,  volti   ad   individuare   e   qualificare   la
          potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo
          proposto; 
              f) rilascio e rinnovi  di  patentini  da  valutarsi  in
          relazione alla natura complementare  e  non  sovrapponibile
          degli  stessi  rispetto  alle  rivendite   di   generi   di
          monopolio,    anche    attraverso    l'individuazione     e
          l'applicazione,   rispettivamente,   del   criterio   della
          distanza nell'ipotesi di rilascio,  e  del  criterio  della
          produttivita' minima per il rinnovo.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          21 febbraio2013,  n.  38  (Regolamento  recante  disciplina
          della distribuzione e vendita dei  prodotti  da  fumo),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2013, n. 89.