Art. 5 
 
Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni  commerciali -
  Procedura di infrazione n. 2017/2090 
 
  1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui  al
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 113-bis (Termini di  pagamento.  Clausole  penali).  -  1.  I
pagamenti relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti  dall'adozione  di
ogni stato di avanzamento dei lavori,  salvo  che  sia  espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla
natura particolare del contratto o da talune sue  caratteristiche.  I
certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di
appalto sono emessi contestualmente all'adozione  di  ogni  stato  di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine  non  superiore  a
sette giorni dall'adozione degli stessi. 
  2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita',
e comunque entro un  termine  non  superiore  a  sette  giorni  dagli
stessi,  il  responsabile  unico   del   procedimento   rilascia   il
certificato di pagamento ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da
parte dell'appaltatore;  il  relativo  pagamento  e'  effettuato  nel
termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito  positivo  del
collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a
sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.  Il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice
civile. 
  3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
  4.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo
nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte
dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto.
Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille
dell'ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in   relazione
all'entita' delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono
comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto
ammontare netto contrattuale». 
 
          Note all'art. 5: 
              Il decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti
          pubblici) e' stato pubblicato nella Gazz.  Uff.  19  aprile
          2016, n. 91. 
              Il decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti
          pubblici) e' stato pubblicato nella Gazz.  Uff.  19  aprile
          2016, n. 91. 
              Il testo dell'articolo 1666  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
              "Art. 1666. Verifica e pagamento di singole partite. 
              Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno
          dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le
          singole partite. In tal caso l'appaltatore  puo'  domandare
          il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. 
              Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di
          opera pagata; non produce questo effetto il  versamento  di
          semplici acconti.". 
              Il  testo  dell'articolo  4,  comma   6   del   decreto
          legislativo  n.  231/2002   (Attuazione   della   direttiva
          2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i   ritardi   di
          pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 249, cosi' recita: 
              "Art. 4. Termini di pagamento 
              1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia
          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo
          alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
              a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
          debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento  di
          contenuto equivalente. Non hanno effetto  sulla  decorrenza
          del termine le richieste di integrazione o modifica formali
          della  fattura  o  di  altra   richiesta   equivalente   di
          pagamento; 
              b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla data di prestazione  dei  servizi,  quando  non  e'
          certa  la  data  di  ricevimento  della  fattura  o   della
          richiesta equivalente di pagamento; 
              c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci
          o dalla prestazione dei servizi, quando la data in  cui  il
          debitore riceve la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
          o della prestazione dei servizi; 
              d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
              a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
          dei requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo
          11 novembre 2003, n. 333; 
              b) per gli  enti  pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti.".