IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017  e,
in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/796 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce  un'Agenzia  dell'Unione
europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/797  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11  maggio  2016  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione); 
  Vista la direttiva (UE)  2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  dell'11  maggio  2016  sulla  sicurezza   delle   ferrovie
(rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che  modifica
le  direttive  89/686/CEE  e  93/15/CEE  del  Consiglio  nonche'   le
direttive   94/9/CE,   94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,    98/34/CE,
2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112,  che  ha
recepito la direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 novembre 2012 che istituisce uno  spazio  ferroviario  europeo
unico; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito
la direttiva (UE) 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti  erogatori  nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza   e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE   relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130,   recante
disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2019; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell' 8 maggio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  pubblica
amministrazione e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per  contribuire  al
raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari  degli
Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica
disposta dalla  direttiva  (UE)  2016/797,  al  fine  di  facilitare,
migliorare  e  sviluppare  i   servizi   di   trasporto   ferroviario
all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche'  di  contribuire
al completamento  dello  spazio  ferroviario  europeo  unico  e  alla
progressiva realizzazione del mercato interno. 
  2. Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la  progettazione,  la
costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione,  il  rinnovo,
l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario,
nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di  salute  e  di
sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio  e  nella
manutenzione del sistema. 
  3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite  le
disposizioni  relative  ai  componenti  di  interoperabilita',   alle
interfacce e alle procedure,  nonche'  alle  condizioni  di  coerenza
globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 25 ottobre 2017,  n.
          163 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri  atti  dell'Unione  europea
          (legge di delegazione europea 2016-2017)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le procedure, i principi  e  i
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
              2.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato A nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234. Qualora la dotazione del predetto fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono,  in  ogni
          caso,  sottoposti  anche  al   parere   delle   Commissioni
          parlamentari competenti per i profili finanziari, ai  sensi
          dell'art. 31, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          234.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  dell'11  maggio  2016,  che  istituisce
          un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga
          il  regolamento  (CE)  n.  881/2004  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138. 
              - La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo  e
          del    Consiglio,    dell'11    maggio    2016,    relativa
          all'interoperabilita' del sistema  ferroviario  dell'Unione
          europea (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11  maggio
          2017, n. L 120. 
              - La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla  sicurezza  delle
          ferrovie (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio
          2017, n. L 120. 
              - Il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo
          e del  Consiglio  del  25  ottobre  2012  sulla  normazione
          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE
          del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,
          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,
          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n.
          L 316. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  luglio  2015,  n.  112
          (Attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2015,  n.
          170. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in  materia  di  energia)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,  sicurezza
          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
          servizi di trasporto) e' pubblicato  nel  Suppl.  ordinanza
          alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Il decreto legislativo dell'8 ottobre  2010,  n.  191
          (Attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          comunitario) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          novembre 2010, n. 271, S.O. 
              -  Il  decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109
          (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
          della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
          gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre
          emergenze)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          settembre 2018, n. 226. 
              - La legge 16 novembre 2018,  n.  130  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di
          Genova,   la   sicurezza   della   rete   nazionale   delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre emergenze) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.