Art. 3 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria ed i veicoli elencati all'Allegato I, facenti parte di tutte le reti ferroviarie insistenti sul territorio nazionale o che operano su di esse; b) «interoperabilita'»: la capacita' del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni, garantendo i livelli di prestazione specificati; c) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione, che si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali; d) «rete»: linee, stazioni, terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario italiano; e) «sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario italiano, come indicato nell'Allegato II; f) «sottosistema mobile»: il sottosistema materiale rotabile ed il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo; g) «componenti di interoperabilita'»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali; h) «prodotto»: un prodotto ottenuto tramite un processo di fabbricazione, inclusi i componenti di interoperabilita' ed i sottosistemi; i) «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'Allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita', comprese le interfacce; l) «specifica europea»: una specifica che rientra in una delle seguenti categorie: una specifica tecnica comune, quale definita nell'allegato XIII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una specifica tecnica europea di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; m) «Specifica Tecnica di Interoperabilita' - STI» (Technical Specification for Interoperability - TSI): una regola tecnica europea adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, avente ad oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea; n) «caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o permanenti, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema ferroviario esistente, in particolare le linee e le reti ferroviarie isolate dalla rete del resto dell'Unione europea, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, regionale o storico e i veicoli che provengono da Paesi terzi o che sono ivi destinati; o) «ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte, che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica, qualora tale documentazione tecnica sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; p) «rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; q) «sistema ferroviario esistente»: l'infrastruttura costituita dalle linee e dagli impianti fissi delle reti ferroviarie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' i veicoli di ogni categoria e origine che percorrono tale infrastruttura; r) «sostituzione nell'ambito della manutenzione»: sostituzione di componenti con elementi aventi funzione e prestazioni identiche a quelle del componente sostituito, nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva; s) «tram-treno»: un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia sia su infrastrutture ferroviarie; t) «messa in servizio»: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema e' messo in servizio operativo; u) «ente appaltante»: ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione ovvero la costruzione, oppure, il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema; v) «detentore»: una persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo diritto ad utilizzarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed e' registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797; z) «richiedente»: una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, sia essa un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un'altra persona fisica o giuridica, come un fabbricante, un proprietario o un detentore. Ai fini dell'articolo 15, per «richiedente» si intende un ente appaltante o un fabbricante, oppure i loro mandatari. Ai fini dell'articolo 19, per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica che richiede la decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) per l'approvazione delle soluzioni tecniche prospettate per i progetti di apparecchiature ERTMS a terra; aa) «progetto in fase avanzata di sviluppo»: qualsiasi progetto la cui fase di progettazione o costruzione e' giunta a un punto tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la fattibilita' del progetto cosi' come pianificato; bb) «norma armonizzata»: una norma europea quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; cc) «Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali» (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorita' nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria assegnati dal decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie; dd) «tipo»: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo, cui si riferisce il certificato di esame del tipo o del progetto, descritto nel pertinente modulo di verifica; ee) «serie»: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo di progetto; ff) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity in Charge of Maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, come definito ai sensi del decreto legislativo Sicurezza ferroviaria; gg) «trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano e/o suburbano con una resistenza alla collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di accoppiamento); i sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale ed in generale non effettuano scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza; hh) «norme nazionali»: tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti, emanate dalle competenti Autorita', che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o a terzi; ii) «stato di funzionamento di progetto»: il normale modo di funzionamento e le condizioni di degrado prevedibili, compresa l'usura, nei limiti e nelle condizioni di utilizzo specificate nei fascicoli tecnici e di manutenzione; ll) «area d'uso di un veicolo»: una o piu' reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo e' destinato ad essere utilizzato; mm) «strumenti di conformita' accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'ERA per definire i metodi atti a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali; nn) «strumenti di conformita' nazionali accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'ANSFISA per definire i metodi atti a stabilire il rispetto delle norme nazionali; oo) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un componente di interoperabilita', di un sottosistema o di un veicolo, in grado di funzionare nel suo stato di funzionamento di progetto; pp) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilita', sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; qq) «mandatario»: persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto, da un fabbricante o da un ente appaltante, un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante o ente appaltante in relazione a determinati compiti; rr) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un sottosistema, un processo o un servizio, devono soddisfare; ss) «accreditamento»: l'accreditamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; tt) «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; per l'Italia e' l'Ente Unico nazionale di accreditamento italiano di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; uu) «valutazione della conformita'»: la procedura atta a dimostrare se i pertinenti requisiti, relativi a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sottosistema, a una persona o a un organismo, sono stati rispettati; vv) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che e' stato notificato o designato dallo Stato membro quale responsabile delle attivita' di valutazione della conformita', rispettivamente, alle norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; zz) «persona con disabilita'» e «persona a mobilita' ridotta»: le persone con una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, permanente o temporanea, la cui interazione con barriere puo' ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei trasporti su una base di uguaglianza con gli altri passeggeri, e le persone la cui mobilita' nell'utilizzo dei mezzi di trasporto e' ridotta a causa dell'eta'; aaa) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; bbb) «impresa ferroviaria»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015 e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione; ccc) «binari di raccordo privati»: binari ferroviari che collegano un'infrastruttura ferroviaria privata con la rete del sistema ferroviario fino alla barriera tecnica atta a evitare l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo e quelli sulla rete ferroviaria stessa; sui binari di detto raccordo vengono effettuate movimentazioni di veicoli unicamente per gli scopi indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d); ddd) «Agenzia dell'Unione europea per le Ferrovie (European Union Agency for Railways, o ERA)»: l'organismo di cui al regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016; eee) «decreto legislativo Sicurezza ferroviaria»: il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 68 e dell'allegato XIII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 68 (Specifiche tecniche) - 1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purche' siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. 2. Le specifiche tecniche possono, altresi', indicare se e' richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale. 3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, e' necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilita' obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilita' per le persone con disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. 4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita' seguenti: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione "o equivalente"; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformita' con tali prestazioni o requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. 6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente». 7. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 8. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.». «Allegato XIII Definizione di talune specifiche tecniche (Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25) In vigore dal 19 aprile 2016 Ai fini del presente codice si intende per: 1) "specifiche tecniche": a seconda del caso a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilita' per persone con disabilita') la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonche' i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresi' le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonche' i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono; b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualita', i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilita' per le persone con disabilita') e la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; 2) "norma"; una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie: a) "norma internazionale": norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico; b) "norma europea": una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico; c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico; 3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all'art. 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012; 5) "riferimento tecnico": qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessita' di mercato.». - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1025/2012 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Il testo dell'art. 4 della citata legge 23 luglio 2009, n.99, cosi' recita: «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti) - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione; b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura; (Omissis).». - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.