Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: 
    a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria  ed
i veicoli elencati all'Allegato I, facenti parte  di  tutte  le  reti
ferroviarie insistenti sul territorio nazionale o che operano  su  di
esse; 
    b) «interoperabilita'»: la capacita' del sistema  ferroviario  di
consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di
treni, garantendo i livelli di prestazione specificati; 
    c) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a  circolare  con  ruote
sulle linee ferroviarie, con o senza trazione, che si compone di  uno
o piu' sottosistemi strutturali e funzionali; 
    d)  «rete»:  linee,  stazioni,  terminal  e  tutti  i   tipi   di
attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento  sicuro
e continuo del sistema ferroviario italiano; 
    e) «sottosistemi»: parti strutturali  o  funzionali  del  sistema
ferroviario italiano, come indicato nell'Allegato II; 
    f) «sottosistema mobile»: il sottosistema materiale  rotabile  ed
il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo; 
    g)  «componenti  di  interoperabilita'»:   qualsiasi   componente
elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo  di
materiali, incorporati  o  destinati  ad  essere  incorporati  in  un
sottosistema,  da   cui   dipende   direttamente   o   indirettamente
l'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario,   compresi   i   beni
materiali e quelli immateriali; 
    h) «prodotto»:  un  prodotto  ottenuto  tramite  un  processo  di
fabbricazione,  inclusi  i  componenti  di  interoperabilita'  ed   i
sottosistemi; 
    i) «requisiti essenziali»: l'insieme delle  condizioni  descritte
nell'Allegato  III  che  devono  essere   soddisfatte   dal   sistema
ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di  interoperabilita',
comprese le interfacce; 
    l) «specifica europea»: una specifica che rientra  in  una  delle
seguenti categorie: una  specifica  tecnica  comune,  quale  definita
nell'allegato XIII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una
specifica  tecnica  europea  di  cui  all'articolo  68  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una norma europea  quale  definita
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    m) «Specifica Tecnica  di  Interoperabilita'  -  STI»  (Technical
Specification for Interoperability - TSI): una regola tecnica europea
adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797,  avente  ad  oggetto
ciascun sottosistema o  parte  di  un  sottosistema,  allo  scopo  di
soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea; 
    n) «caso specifico»:  ogni  parte  del  sistema  ferroviario  che
necessita  di  disposizioni  particolari  nelle  STI,  temporanee   o
permanenti, a causa  di  limitazioni  geografiche,  topografiche,  di
ambiente  urbano  o  di  coerenza  rispetto  al  sistema  ferroviario
esistente, in particolare le linee  e  le  reti  ferroviarie  isolate
dalla rete del resto dell'Unione europea, la sagoma, lo scartamento o
l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso  strettamente
locale, regionale o storico e i veicoli che provengono da Paesi terzi
o che sono ivi destinati; 
    o)  «ristrutturazione»:  lavori  importanti  di  modifica  di  un
sottosistema o di una sua parte, che comportano  una  modifica  della
documentazione  tecnica  che  accompagna  la  dichiarazione  «CE»  di
verifica, qualora tale documentazione tecnica  sia  presente,  e  che
migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema; 
    p)  «rinnovo»:  lavori   importanti   di   sostituzione   di   un
sottosistema o di una sua parte che non  modificano  l'insieme  delle
prestazioni del sottosistema; 
    q) «sistema ferroviario esistente»:  l'infrastruttura  costituita
dalle linee e dagli impianti fissi delle reti  ferroviarie  esistenti
al momento dell'entrata in vigore del  presente  decreto,  nonche'  i
veicoli  di  ogni   categoria   e   origine   che   percorrono   tale
infrastruttura; 
    r) «sostituzione nell'ambito della manutenzione»: sostituzione di
componenti con elementi aventi funzione  e  prestazioni  identiche  a
quelle del  componente  sostituito,  nell'ambito  della  manutenzione
preventiva o correttiva; 
    s) «tram-treno»: un veicolo progettato per un uso  combinato  sia
su  infrastrutture  per  il  trasporto  leggero  su  rotaia  sia   su
infrastrutture ferroviarie; 
    t) «messa in servizio»:  insieme  delle  operazioni  mediante  le
quali un sottosistema e' messo in servizio operativo; 
    u) «ente appaltante»: ente, pubblico o  privato,  che  ordina  la
progettazione  ovvero  la  costruzione,  oppure,  il  rinnovo  o   la
ristrutturazione di un sottosistema; 
    v) «detentore»: una persona fisica o giuridica  che,  essendo  il
proprietario del veicolo o avendo diritto ad utilizzarlo, lo  sfrutta
in quanto mezzo di trasporto ed e'  registrato  in  quanto  tale  nel
registro dei veicoli di cui  all'articolo  47  della  direttiva  (UE)
2016/797; 
    z) «richiedente»: una  persona  fisica  o  giuridica  che  chiede
un'autorizzazione,  sia  essa  un'impresa  ferroviaria,  un   gestore
dell'infrastruttura o un'altra persona fisica o  giuridica,  come  un
fabbricante, un proprietario o un detentore.  Ai  fini  dell'articolo
15, per «richiedente» si intende un ente appaltante o un fabbricante,
oppure i loro mandatari. Ai fini dell'articolo 19, per  «richiedente»
si intende una persona fisica o giuridica che richiede  la  decisione
dell'Agenzia  dell'Unione  europea  per   le   ferrovie   (ERA)   per
l'approvazione delle soluzioni tecniche prospettate per i progetti di
apparecchiature ERTMS a terra; 
    aa) «progetto in fase avanzata di sviluppo»:  qualsiasi  progetto
la cui fase di progettazione o costruzione e' giunta a un punto  tale
che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere  la
fattibilita' del progetto cosi' come pianificato; 
    bb)  «norma  armonizzata»:  una  norma  europea  quale   definita
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    cc) «Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle  Ferrovie  e  delle
Infrastrutture  Stradali  e  Autostradali»   (ANSFISA):   l'organismo
nazionale, istituito dal decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
operante  come  autorita'  nazionale  preposta  alla  sicurezza   con
riferimento ai compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria assegnati
dal decreto  legislativo  recante  attuazione  della  direttiva  (UE)
2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  maggio  2016
sulla sicurezza delle ferrovie; 
    dd) «tipo»: il tipo di veicolo che definisce  le  caratteristiche
essenziali  di  progettazione  del  veicolo,  cui  si  riferisce   il
certificato  di  esame  del  tipo  o  del  progetto,  descritto   nel
pertinente modulo di verifica; 
    ee) «serie»: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo  di
progetto; 
    ff) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity in  Charge
of Maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un
veicolo, come definito ai sensi  del  decreto  legislativo  Sicurezza
ferroviaria; 
    gg) «trasporto  leggero  su  rotaia»:  un  sistema  di  trasporto
ferroviario urbano e/o suburbano con una resistenza  alla  collisione
di C-III o C-IV  (conformemente  alla  norma  EN  15227:2011)  e  una
resistenza massima del veicolo di 800  kN  (sforzo  longitudinale  di
compressione nella zona di accoppiamento);  i  sistemi  di  trasporto
leggero  su  rotaia  possono  disporre  di  un  tracciato  proprio  o
condividerlo con il traffico stradale ed in generale  non  effettuano
scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza; 
    hh) «norme nazionali»: tutte le norme  e  le  altre  disposizioni
vincolanti,  emanate  dalle  competenti  Autorita',  che   contengono
requisiti in materia di sicurezza  ferroviaria  o  requisiti  tecnici
diversi  da  quelli  stabiliti  dalle  norme  dell'Unione  europea  o
internazionali, e che sono applicabili alle imprese  ferroviarie,  ai
gestori dell'infrastruttura o a terzi; 
    ii) «stato di funzionamento di  progetto»:  il  normale  modo  di
funzionamento  e  le  condizioni  di  degrado  prevedibili,  compresa
l'usura, nei limiti e nelle condizioni di  utilizzo  specificate  nei
fascicoli tecnici e di manutenzione; 
    ll) «area d'uso di un veicolo»: una o piu'  reti  all'interno  di
uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo  e'
destinato ad essere utilizzato; 
    mm) «strumenti di conformita' accettabili»: pareri non vincolanti
emessi dall'ERA per definire i metodi atti a  stabilire  il  rispetto
dei requisiti essenziali; 
    nn) «strumenti di conformita' nazionali accettabili»: pareri  non
vincolanti emessi dall'ANSFISA per definire i metodi atti a stabilire
il rispetto delle norme nazionali; 
    oo) «immissione sul mercato»: la prima messa a  disposizione  sul
mercato dell'Unione europea di un componente di interoperabilita', di
un sottosistema o di un veicolo, in grado di funzionare nel suo stato
di funzionamento di progetto; 
    pp) «fabbricante»:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
fabbrica un prodotto nella forma di componenti di  interoperabilita',
sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare  o  fabbricare  e  lo
commercializza con il proprio nome o marchio; 
    qq)  «mandatario»:   persona   fisica   o   giuridica   stabilita
nell'Unione europea che ha ricevuto, da un fabbricante o da  un  ente
appaltante, un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di
tale  fabbricante  o  ente  appaltante  in  relazione  a  determinati
compiti; 
    rr) «specifica tecnica»: un documento che prescrive  i  requisiti
tecnici che un prodotto, un sottosistema, un processo o un  servizio,
devono soddisfare; 
    ss)    «accreditamento»:    l'accreditamento    quale    definito
all'articolo 2, paragrafo 1,  numero  10,  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; 
    tt)  «organismo   nazionale   di   accreditamento»:   l'organismo
nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto  10,
del regolamento (CE)  n.  765/2008;  per  l'Italia  e'  l'Ente  Unico
nazionale di accreditamento italiano  di  cui  all'articolo  4  della
legge 23 luglio 2009, n. 99; 
    uu)  «valutazione  della  conformita'»:  la  procedura   atta   a
dimostrare se i pertinenti requisiti, relativi a un  prodotto,  a  un
processo, a un servizio, a un sottosistema, a  una  persona  o  a  un
organismo, sono stati rispettati; 
    vv) «organismo di valutazione della  conformita'»:  un  organismo
che  e'  stato  notificato  o  designato  dallo  Stato  membro  quale
responsabile  delle  attivita'  di  valutazione  della   conformita',
rispettivamente,  alle  norme  dell'Unione  europea  o   alle   norme
nazionali, tra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
    zz) «persona con disabilita'» e «persona a mobilita' ridotta»: le
persone  con  una  menomazione  fisica,   mentale,   intellettiva   o
sensoriale, permanente o temporanea, la cui interazione con  barriere
puo' ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei  trasporti  su  una
base di uguaglianza con gli altri passeggeri, e  le  persone  la  cui
mobilita' nell'utilizzo dei mezzi di trasporto  e'  ridotta  a  causa
dell'eta'; 
    aaa) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, recante recepimento della  direttiva  2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    bbb)  «impresa  ferroviaria»:  il  soggetto  definito  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  112
del 2015  e  qualsiasi  altra  impresa  pubblica  o  privata  la  cui
attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci
ovvero di passeggeri per ferrovia e che garantisce  obbligatoriamente
la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione; 
    ccc)  «binari  di  raccordo  privati»:  binari   ferroviari   che
collegano un'infrastruttura  ferroviaria  privata  con  la  rete  del
sistema  ferroviario  fino  alla  barriera  tecnica  atta  a  evitare
l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo  e
quelli sulla rete ferroviaria stessa; sui binari  di  detto  raccordo
vengono effettuate movimentazioni di veicoli unicamente per gli scopi
indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d); 
    ddd) «Agenzia dell'Unione europea per le Ferrovie (European Union
Agency for Railways, o ERA)»: l'organismo di cui al regolamento  (UE)
2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016; 
    eee) «decreto  legislativo  Sicurezza  ferroviaria»:  il  decreto
legislativo recante attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/798  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016,  sulla
sicurezza delle ferrovie. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Il  testo  dell'art.  68  e  dell'allegato  XIII  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 68  (Specifiche  tecniche)  -  1.  Le  specifiche
          tecniche  indicate  al  punto  1  dell'allegato  XIII  sono
          inserite  nei  documenti   di   gara   e   definiscono   le
          caratteristiche previste per lavori, servizi  o  forniture.
          Tali  caratteristiche  possono   inoltre   riferirsi   allo
          specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei
          lavori, delle forniture o dei servizi richiesti,  o  a  uno
          specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita
          anche se questi fattori non sono parte del  loro  contenuto
          sostanziale,   purche'    siano    collegati    all'oggetto
          dell'appalto e  proporzionati  al  suo  valore  e  ai  suoi
          obiettivi. 
              2. Le specifiche tecniche possono,  altresi',  indicare
          se e' richiesto il trasferimento dei diritti di  proprieta'
          intellettuale. 
              3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte  di
          persone fisiche, sia che si tratti  del  pubblico  che  del
          personale   di   un'amministrazione   aggiudicatrice,    e'
          necessario  che  le  specifiche  tecniche,  salvo  in  casi
          debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere
          conto dei criteri di  accessibilita'  per  le  persone  con
          disabilita' o  di  progettazione  adeguata  per  tutti  gli
          utenti. Qualora i requisiti di  accessibilita'  obbligatori
          siano adottati con un atto giuridico  dell'Unione  europea,
          le specifiche  tecniche  devono  essere  definite  mediante
          riferimento  a  esse  per  quanto  riguarda  i  criteri  di
          accessibilita'  per  le  persone  con  disabilita'   o   di
          progettazione adeguata per tutti gli utenti. 
              4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli
          operatori economici alla procedura di aggiudicazione e  non
          devono comportare direttamente  o  indirettamente  ostacoli
          ingiustificati all'apertura  degli  appalti  pubblici  alla
          concorrenza. 
              5.   Fatte   salve   le   regole   tecniche   nazionali
          obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo
          una delle modalita' seguenti: 
                a)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali,  comprese  le  caratteristiche  ambientali,   a
          condizione che i parametri siano  sufficientemente  precisi
          da  consentire  agli  offerenti  di  determinare  l'oggetto
          dell'appalto  e  alle  amministrazioni  aggiudicatrici   di
          aggiudicare l'appalto; 
                b) mediante riferimento a specifiche tecniche  e,  in
          ordine di preferenza,  alle  norme  che  recepiscono  norme
          europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche
          tecniche  comuni,  alle  norme  internazionali,  ad   altri
          sistemi tecnici di  riferimento  adottati  dagli  organismi
          europei di  normalizzazione  o  in  mancanza,  alle  norme,
          omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali,  in
          materia di progettazione,  calcolo  e  realizzazione  delle
          opere e uso delle forniture. Ciascun  riferimento  contiene
          l'espressione "o equivalente"; 
                c)  in  termini  di  prestazioni   o   di   requisiti
          funzionali di cui alla lettera  a),  con  riferimento  alle
          specifiche  citate  nella  lettera  b)  quale   mezzo   per
          presumere la conformita' con tali prestazioni  o  requisiti
          funzionali; 
                d) mediante riferimento alle specifiche  tecniche  di
          cui alla lettera  b)  per  talune  caratteristiche  e  alle
          prestazioni o ai requisiti funzionali di cui  alla  lettera
          a) per le altre caratteristiche. 
              6.   Salvo   che   siano   giustificate    dall'oggetto
          dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare
          una  fabbricazione   o   provenienza   determinata   o   un
          procedimento particolare caratteristico dei prodotti o  dei
          servizi forniti da un operatore  economico  specifico,  ne'
          far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo,  a
          un'origine o a una produzione specifica che avrebbero  come
          effetto di favorire o eliminare  talune  imprese  o  taluni
          prodotti.  Tale  menzione  o  riferimento   sono   tuttavia
          consentiti,  in  via  eccezionale,  nel  caso  in  cui  una
          descrizione  sufficientemente   precisa   e   intelligibile
          dell'oggetto dell'appalto non sia possibile  applicando  il
          comma 5. In tal caso la  menzione  o  il  riferimento  sono
          accompagnati dall'espressione «o equivalente». 
              7. Quando  si  avvalgono  della  possibilita'  di  fare
          riferimento alle specifiche tecniche di  cui  al  comma  5,
          lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici  non  possono
          dichiarare inammissibile  o  escludere  un'offerta  per  il
          motivo che i lavori, le forniture o i servizi  offerti  non
          sono conformi alle specifiche  tecniche  alle  quali  hanno
          fatto riferimento, se  nella  propria  offerta  l'offerente
          dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi
          di prova di cui all'art.  86,  che  le  soluzioni  proposte
          ottemperano in maniera equivalente  ai  requisiti  definiti
          dalle specifiche tecniche. 
              8. Quando si  avvalgono  della  facolta',  prevista  al
          comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche  in
          termini  di  prestazioni  o  di  requisiti  funzionali,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  non   possono   dichiarare
          inammissibile  o  escludere  un'offerta   di   lavori,   di
          forniture o di servizi conformi a una norma  che  recepisce
          una norma europea, a una omologazione  tecnica  europea,  a
          una specifica tecnica comune, a una norma internazionale  o
          a  un  sistema  tecnico  di  riferimento  adottato  da   un
          organismo europeo di  normalizzazione  se  tali  specifiche
          contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse
          prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto  a
          dimostrare con  qualunque  mezzo  appropriato,  compresi  i
          mezzi di prova  di  cui  all'art.  86,  che  i  lavori,  le
          forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino  alle
          prestazioni e ai requisiti funzionali  dell'amministrazione
          aggiudicatrice.». 
              «Allegato  XIII  Definizione   di   talune   specifiche
          tecniche (Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25) 
              In vigore dal 19 aprile 2016 
              Ai fini del presente codice si intende per: 
              1) "specifiche tecniche": a seconda del caso 
                a) nel caso di appalti pubblici di lavori:  l'insieme
          delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,  nei
          documenti  di  gara,  che  definiscono  le  caratteristiche
          richieste di un materiale, un prodotto o una  fornitura  in
          modo  che  rispondano  all'uso   a   cui   sono   destinati
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore;  tra  queste  caratteristiche  rientrano   i
          livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul
          clima,  la  progettazione  che  tenga  conto  di  tutti   i
          requisiti  (compresa  l'accessibilita'  per   persone   con
          disabilita')   la   valutazione   della   conformita',   la
          proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse  le
          procedure  riguardanti  il  sistema   di   garanzia   della
          qualita', la terminologia, i simboli, il collaudo e  metodi
          di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le
          istruzioni per l'uso, nonche' i  processi  e  i  metodi  di
          produzione in qualsiasi  momento  del  ciclo  di  vita  dei
          lavori. Esse comprendono altresi' le norme  riguardanti  la
          progettazione e la determinazione dei costi, le  condizioni
          di collaudo,  d'ispezione  e  di  accettazione  dei  lavori
          nonche' i metodi e le tecniche  di  costruzione  come  pure
          ogni  altra  condizione   tecnica   che   l'amministrazione
          aggiudicatrice o  l'ente  aggiudicatore  puo'  prescrivere,
          mediante  regolamentazione  generale  o   particolare,   in
          relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti  che
          la compongono; 
                b) nel caso di  appalti  pubblici  di  servizi  o  di
          forniture, le specifiche contenute  in  un  documento,  che
          definiscono le caratteristiche richieste di un  prodotto  o
          di un servizio, tra cui i livelli di qualita', i livelli di
          prestazione ambientale e le ripercussioni  sul  clima,  una
          progettazione  che  tenga  conto  di  tutte   le   esigenze
          (compresa l'accessibilita' per le persone con  disabilita')
          e la valutazione della conformita',  la  proprieta'  d'uso,
          l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni,  compresi
          i requisiti applicabili al prodotto quali la  denominazione
          di vendita, la terminologia, i simboli,  il  collaudo  e  i
          metodi   di   prova,   l'imballaggio,   la   marcatura    e
          l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i  processi  e  i
          metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della
          fornitura  o  dei  servizi,   nonche'   le   procedure   di
          valutazione della conformita'; 
              2)  "norma";  una  specifica  tecnica  adottata  da  un
          organismo  riconosciuto  di  normalizzazione,  ai  fini  di
          un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza  non
          e'  obbligatoria  e  che  rientra  in  una  delle  seguenti
          categorie: 
                a)  "norma  internazionale":  norma  adottata  da  un
          organismo  di  normalizzazione  internazionale  e  messa  a
          disposizione del pubblico; 
                b)  "norma  europea":  una  norma  adottata   da   un
          organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione
          del pubblico; 
                c)  «norma  nazionale»:  una  norma  adottata  da  un
          organismo  di   normalizzazione   nazionale   e   messa   a
          disposizione del pubblico; 
              3)  «valutazione  tecnica  europea»:   la   valutazione
          documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione
          in   relazione   alle   sue   caratteristiche   essenziali,
          conformemente al  relativo  documento  per  la  valutazione
          europea  quale  definito  all'art.   2,   punto   12,   del
          regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio; 
              4) «specifica tecnica comune»:  una  specifica  tecnica
          nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli
          13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012; 
              5) "riferimento tecnico": qualunque documento,  diverso
          dalle norme europee, elaborato dagli organismi  europei  di
          normalizzazione secondo procedure  adattate  all'evoluzione
          delle necessita' di mercato.». 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1025/2012 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre
          2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che  pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il testo dell'art. 4 della  citata  legge  23  luglio
          2009, n.99, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti) - 1.  Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e  b),  del
          decreto legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica  o
          privata  titolare  di  una  licenza,   la   cui   attivita'
          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il
          trasporto sia di merci sia di persone per  ferrovia  e  che
          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese
          anche le imprese che forniscono solo la trazione; 
                b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o
          impresa responsabili dell'esercizio, della  manutenzione  e
          del rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  di  una  rete
          nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito
          dallo Stato nell'ambito della sua politica  generale  sullo
          sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura; 
              (Omissis).». 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse.