Art. 2 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 
 
  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In allegato al medesimo decreto e' definita la  modulistica
nazionale unica di cui al primo periodo, ai fini della  presentazione
della domanda per il parere del comitato etico.»; 
    b) all'articolo 11, dopo il comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «4-bis. L'AIFA, acquisiti i dati di cui al comma 1, provvede, a
pubblicare l'elenco delle strutture autorizzate nel  proprio  portale
informatico attraverso  il  collegamento  al  sito  istituzionale  di
ciascuna  struttura,  che  dovra'  essere  dotato  di   una   sezione
appositamente dedicata alla trasparenza  in  cui,  nel  rispetto  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  nonche'  della  normativa
vigente in materia di  protezione  dei  dati  personali,  siano  resi
pubblici i nominativi e i curricula di  tutti  i  soggetti  coinvolti
nella  conduzione  di  una  sperimentazione  oltre   che   tutte   le
sperimentazioni attivate, in corso o concluse, e quelle  autorizzate,
nonche' i correlati finanziamenti  e  i  programmi  di  spesa  con  i
relativi contratti.»; 
    c) all'articolo 22, dopo il comma 13 e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «13-bis. Le sanzioni previste dal  presente  articolo  sono
irrogate con le modalita' previste dall'articolo 42.» 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Modalita' di presentazione della  domanda  per
          il parere del comitato etico).  -  1.  Tenuto  conto  delle
          indicazioni  dettagliate   pubblicate   dalla   Commissione
          europea, il Ministro della salute stabilisce,  con  proprio
          decreto, il modello  e  la  documentazione  necessaria  per
          inoltrare la domanda di parere al comitato  etico,  di  cui
          agli  articoli  6  e  7  da  parte  del   promotore   della
          sperimentazione, indicando in particolare  le  informazioni
          per i soggetti inclusi nella sperimentazione e le  garanzie
          appropriate per la tutela dei dati personali.  In  allegato
          al medesimo decreto e' definita  la  modulistica  nazionale
          unica di cui al primo periodo, ai fini della  presentazione
          della domanda per il parere del comitato etico.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del   citato   decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Scambio di informazioni).  -  1.  I  Comitati
          etici  ed  i  soggetti  promotori   della   sperimentazione
          comunicano  all'autorita'  competente,   alla   Regione   o
          Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in
          ogni caso all'AIFA, anche ai  fini  dell'inserimento  nelle
          banche dati nazionale ed europea i seguenti dati: 
                a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di
          cui all'articolo 9, comma 2; 
                b) le eventuali modifiche ad essa apportate  a  norma
          dell'articolo 9, comma 3; 
                c) le eventuali modifiche apportate al  protocollo  a
          norma dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); 
                d) il parere favorevole del comitato etico; 
                e)  la  dichiarazione   di   inizio,   di   eventuale
          interruzione e di cessazione della sperimentazione,  con  i
          dati relativi ai  risultati  conseguiti  e  le  motivazioni
          dell'eventuale interruzione. 
              2.  Su  richiesta  motivata  di   uno   Stato   membro,
          dell'Agenzia europea  per  la  valutazione  dei  medicinali
          (EMEA) o  della  Commissione,  il  Ministero  della  salute
          fornisce   qualsiasi   informazione   supplementare   sulla
          sperimentazione in questione, oltre a quelle gia'  inserite
          nella  banca  dati  europea,   ottenendola   dall'autorita'
          competente alla quale e' stata  presentata  la  domanda  di
          autorizzazione. Il Ministero della salute  inserisce  nella
          banca dati europea l'indicazione delle ispezioni effettuate
          sulla conformita' alle norme di buona pratica clinica. 
              3. Il modello,  i  dati  e  le  relative  modalita'  di
          inserimento degli stessi nella banca dati europea,  il  cui
          funzionamento e' assicurato dalla Commissione stessa con la
          partecipazione dell'Agenzia europea per la valutazione  dei
          medicinali  (EMEA),  nonche'  i  metodi  per   lo   scambio
          elettronico  dei  dati,  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  tenuto  conto  delle  indicazioni
          dettagliate  pubblicate  dalla  Commissione  europea.  Tali
          indicazioni  dettagliate  sono   elaborate   in   modo   da
          salvaguardare la riservatezza dei dati. 
              4. L'Osservatorio sulle sperimentazioni  gia'  operante
          presso  la  Direzione  generale   della   valutazione   dei
          medicinali   e    la    farmacovigilanza,    quale    parte
          dell'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  medicinali
          istituito ai sensi del comma 7 dell'articolo 68 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e'  incaricato  di  svolgere,
          nell'ambito  delle  dotazioni  organiche   della   medesima
          Direzione generale e senza oneri aggiuntivi  a  carico  del
          bilancio dello Stato, i seguenti compiti: 
                a)  monitoraggio  e  analisi  delle   sperimentazioni
          cliniche dei medicinali sul territorio italiano e redazione
          dei relativi rapporti con i dati regionali  da  trasmettere
          alle singole regioni; 
                b) raccordo con la banca dati centrale europea; 
                c)  supporto  alle  attivita'  dei   comitati   etici
          territoriali; 
                d)  redazione  di  rapporti   annuali   e   parziali,
          indirizzati alle regioni e agli operatori di  settore,  che
          descrivano in maniera  quali-quantitativa,  anche  su  base
          regionale  e  locale,  lo  stato  della   ricerca   clinica
          farmacologica in Italia; 
                e)  realizzazione,  di  intesa  con  le  regioni,  di
          iniziative di formazione per il personale  coinvolto  nella
          sperimentazione clinica dei medicinali. 
              4-bis. L'AIFA, acquisiti i dati  di  cui  al  comma  1,
          provvede, a pubblicare l'elenco delle strutture autorizzate
          nel proprio portale informatico attraverso il  collegamento
          al sito istituzionale di  ciascuna  struttura,  che  dovra'
          essere dotato di una sezione  appositamente  dedicata  alla
          trasparenza in cui, nel rispetto del decreto legislativo 14
          marzo 2013  n.  33,  nonche'  della  normativa  vigente  in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  siano  resi
          pubblici i nominativi e i curricula  di  tutti  i  soggetti
          coinvolti nella conduzione di una sperimentazione oltre che
          tutte le sperimentazioni attivate, in corso o  concluse,  e
          quelle autorizzate, nonche' i correlati finanziamenti  e  i
          programmi di spesa con i relativi contratti.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  22  del   citato   decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n.  211,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Apparato sanzionatorio). - 1. Chiunque  viola
          il divieto di cui all'articolo 1, comma 5,  primo  periodo,
          e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
          pagamento della somma da euro 50.000 a euro 150.000. 
              2. Chiunque viola le disposizioni di  cui  all'articolo
          3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), e' soggetto  alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  della
          somma da euro 20.000 a euro 60.000. 
              3. Chiunque viola le disposizioni di  cui  all'articolo
          4, comma 1, lettere a), d), f), g) e h), e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  della
          somma da euro 30.000 a euro 90.000. 
              4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5
          e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
          pagamento della somma da euro 30.000 a euro 90.000. 
              5.   Il   promotore   della   sperimentazione   o    lo
          sperimentatore  che  iniziano  la  sperimentazione  clinica
          senza aver ottenuto il parere favorevole del Comitato etico
          competente o in presenza di  obiezioni  motivate  da  parte
          delle Autorita'  competenti  sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
          100.000 a euro 500.000. 
              6. Chiunque viola le disposizioni di  cui  all'articolo
          9, commi 5 e 6, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento della somma da euro 100.000 a euro
          500.000. 
              7.  Chiunque  effettua  sperimentazioni   cliniche   in
          strutture diverse da quelle indicate dall'articolo 9, comma
          12, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
          pagamento della somma da euro 50.000 a euro 250.000. 
              8. Chiunque prosegue una sperimentazione clinica  sulla
          base  di  emendamenti   sostanziali   al   protocollo   non
          autorizzati  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento della somma da euro 100.000 a euro
          500.000. 
              9.  Chiunque  viola  le  disposizioni  adottate   dalle
          autorita' competenti di cui all'articolo 12, commi 1, 3,  5
          e 6, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          del pagamento della somma da euro 100.000 a euro 500.000. 
              10. Al titolare o al legale rappresentante dell'impresa
          che inizi l'attivita' di  fabbricazione  di  un  medicinale
          sottoposto  a   sperimentazione   clinica   senza   munirsi
          dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero
          la prosegue in caso di revoca o sospensione  della  stessa,
          si applica la sanzione di cui all'articolo 23  del  decreto
          legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 
              11. Il direttore tecnico, responsabile dell'adempimento
          degli obblighi indicati dall'articolo 13, commi 3,  lettere
          a), b) e c), e 4, che ometta di adempiere agli obblighi  di
          vigilanza e di attestazione ivi previsti e' sottoposto alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  della
          somma da euro 10.000 a euro 30.000. 
              12.  Il  promotore  della   sperimentazione   che   non
          provveda, in tutto o in  parte,  a  registrare  gli  eventi
          avversi  notificatigli  dallo   sperimentatore   ai   sensi
          dell'articolo  16,  comma  4,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
          20.000 a euro 60.000. 
              13. Il promotore della  sperimentazione  che  viola  la
          disposizione di cui all'articolo 17, commi 1,  2  e  4,  e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria   del
          pagamento della somma da euro 50.000 a euro 250.000. 
              13-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo sono
          irrogate con le modalita' previste dall'articolo 42.».