Art. 3 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
 
  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  16-bis,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «L'aggiornamento periodico del  personale  operante
presso le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  impegnato  nella
sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato  attraverso  il
conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali
multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche  alla  medicina
di genere e all'eta'  pediatrica,  e  multiprofessionali  nonche'  su
percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi  di  ricerca
clinica multicentrici.»; 
    b) all'articolo 16-ter, comma 2,  dopo  il  secondo  periodo,  e'
inserito il seguente «La Commissione, in conformita' agli  accordi  e
alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
in relazione alla durata della sperimentazione, individua  i  crediti
formativi da riconoscere ai professionisti  sanitari  che  presso  le
strutture  sanitarie   e   socio-sanitarie   sono   impegnati   nella
sperimentazione clinica dei medicinali.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 16-bis, comma  1,  del  citato
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai  sensi  del
          presente  decreto,   la   formazione   continua   comprende
          l'aggiornamento professionale e la  formazione  permanente.
          L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva  al
          corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione,  formazione
          complementare, formazione specifica in  medicina  generale,
          diretta  ad  adeguare   per   tutto   l'arco   della   vita
          professionale le conoscenze  professionali.  La  formazione
          permanente comprende le attivita' finalizzate a  migliorare
          le  competenze  e  le   abilita'   cliniche,   tecniche   e
          manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari  al
          progresso scientifico  e  tecnologico  con  l'obiettivo  di
          garantire   efficacia,   appropriatezza,    sicurezza    ed
          efficienza alla assistenza prestata dal Servizio  sanitario
          nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
          presso le strutture sanitarie e  socio-sanitarie  impegnato
          nella sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato
          attraverso il conseguimento di appositi  crediti  formativi
          su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali  sia
          data rilevanza anche alla medicina  di  genere  e  all'eta'
          pediatrica,  e  multiprofessionali  nonche'   su   percorsi
          formativi di partecipazione diretta a programmi di  ricerca
          clinica multicentrici.». 
              - Il testo dell'articolo 16-ter, comma  2,  del  citato
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «2. La Commissione di cui al  comma  1  definisce,  con
          programmazione pluriennale, sentita  la  Conferenza  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  nonche'  gli  Ordini   ed   i   Collegi
          professionali  interessati,  gli  obiettivi  formativi   di
          interesse  nazionale,  con  particolare  riferimento   alla
          elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
          relativi percorsi diagnostico-terapeutici.  La  Commissione
          definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere
          complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
          arco di tempo, gli  indirizzi  per  la  organizzazione  dei
          programmi di formazione  predisposti  a  livello  regionale
          nonche' i criteri e gli strumenti per il  riconoscimento  e
          la valutazione delle esperienze formative. La  Commissione,
          in conformita' agli accordi e alle intese sancite  in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  in
          relazione alla durata della  sperimentazione,  individua  i
          crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari
          che presso le strutture sanitarie  e  socio-sanitarie  sono
          impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali.  La
          Commissione   definisce   altresi'    i    requisiti    per
          l'accreditamento delle societa' scientifiche,  nonche'  dei
          soggetti  pubblici  e  privati   che   svolgono   attivita'
          formative e procede alla  verifica  della  sussistenza  dei
          requisiti stessi.».