Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta' pediatrica, e multiprofessionali nonche' su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.»; b) all'articolo 16-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente «La Commissione, in conformita' agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 16-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 16-bis (Formazione continua). - 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta' pediatrica, e multiprofessionali nonche' su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.». - Il testo dell'articolo 16-ter, comma 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione, in conformita' agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La Commissione definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.».