Art. 2 
 
Inottemperanza  a  limitazioni  o  divieti  in  materia  di   ordine,
                  sicurezza pubblica e immigrazione 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Salvo che si tratti di  naviglio  militare  o  di  navi  in
servizio governativo non commerciale, il  comandante  della  nave  e'
tenuto ad osservare la normativa internazionale  e  i  divieti  e  le
limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo  11,  comma
1-ter. In caso di violazione del  divieto  di  ingresso,  transito  o
sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove
possibile, all'armatore e al proprietario della nave,  si  applica  a
ciascuno  di  essi,  salve  le  sanzioni  penali  quando   il   fatto
costituisce reato, la sanzione amministrativa del  pagamento  di  una
somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione  commessa
con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresi'  la  sanzione
accessoria della confisca della  nave,  procedendo  immediatamente  a
sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate  dagli
organi addetti al controllo, provvede  il  prefetto  territorialmente
competente. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e  sesto
dell'articolo 8-bis.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000
euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio.