Art. 4 Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura 1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attivita' di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.