Art. 4 
 
      Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura 
 
  1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo
delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attivita' di contrasto
del delitto  di  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina,  e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di
euro per l'anno  2020  e  di  1.500.000  euro  per  l'anno  2021,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  per
gli oneri conseguenti al concorso di operatori di  polizia  di  Stati
con i quali siano  stati  stipulati  appositi  accordi  per  il  loro
impiego sul territorio nazionale. Alla relativa copertura si provvede
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario.