Art. 5 
 
          Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo
le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e  con
immediatezza nel caso di soggiorni non  superiori  alle  ventiquattro
ore,».