Art. 6 
 
             Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 
 
  1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al  secondo  comma,  la  parola  «Il»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Nei casi di cui al primo  periodo  del  comma  precedente,
il»; 
      2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  «Qualora  il
fatto e' commesso in  occasione  delle  manifestazioni  previste  dal
primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due  a  tre
anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»; 
    b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e
fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis  e  6-ter  della  legge  13
dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in
modo da creare un concreto pericolo per l'incolumita' delle persone o
l'integrita' delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile  o  in  grado  di
nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni,
mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere,  e'  punito
con la reclusione da uno a quattro anni.».