Art. 7 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «e' commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»; b) all'articolo 340, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»; c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «e' commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»; d) all'articolo 635: 1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; 3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».