Art. 7 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 339, primo comma, dopo le  parole  «e'  commessa»
sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»; 
    b)  all'articolo  340,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Quando la condotta di cui  al  primo  comma  e'  posta  in
essere nel corso di manifestazioni in  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»; 
    c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «e'  commesso»
sono aggiunte le seguenti: «nel  corso  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»; 
    d) all'articolo 635: 
      1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si  svolgono
in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 
      2) dopo il secondo comma e'  inserito  il  seguente:  «Chiunque
distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  cose  mobili  o  immobili   altrui   in   occasione   di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; 
      3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».