Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per «Ministro», il Ministro della giustizia; 
    b) per «Ministero», il Ministero della giustizia; 
    c) per «Sottosegretari  di  Stato»,  i  sottosegretari  di  Stato
presso il Ministero della giustizia; 
    d) per  «Oiv»,  l'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150; 
    e) per «Struttura tecnica», la struttura tecnica  permanente  per
la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    f) per «decreto legislativo», il decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150 vedi nelle note alle premesse.