Art. 2 
 
                     Centri sportivi scolastici 
 
  1. Al fine di organizzare e sviluppare  la  pratica  dell'attivita'
sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di  ogni  ordine  e
grado,  nel  rispetto  delle  prerogative  degli  organi  collegiali,
possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalita'
e nelle forme previste dal  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono  il
regolamento  del  centro  sportivo  scolastico,  che  ne   disciplina
l'attivita' e le cariche associative. Il  medesimo  regolamento  puo'
stabilire che le attivita' sportive  vengano  rese  in  favore  degli
studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito. 
  2. Le attivita' del centro sportivo scolastico sono programmate dal
consiglio  di  istituto,  che  puo'  sentire,   ove   esistenti,   le
associazioni  sportive   dilettantistiche   riconosciute   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede  legale  nel  medesimo
comune in cui  e'  stabilita  la  sede  legale  del  centro  sportivo
scolastico. 
  3. Possono far parte del centro sportivo  scolastico  il  dirigente
scolastico,  i  docenti,  il  personale  amministrativo,  tecnico   e
ausiliario, gli studenti frequentanti i  corsi  presso  l'istituzione
scolastica e i loro genitori. 
  4.  Qualora,  ai  sensi  del  presente  articolo,  siano   previste
attivita' extracurricolari o  l'utilizzazione  di  locali  in  orario
extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi  con  l'ente
locale proprietario dell'immobile. 
  5. I centri sportivi scolastici  possono  affidare  lo  svolgimento
delle  discipline  sportive  esclusivamente  a  laureati  in  scienze
motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di  educazione
fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  di
ulteriori profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri
sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive. 
  6. Mediante la contrattazione collettiva e' stabilito il numero  di
ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere  in
favore dei docenti  ai  quali  sono  assegnati  compiti  di  supporto
dell'attivita' del centro sportivo scolastico. 
  7. La somministrazione di cibi e  bevande  attraverso  distributori
automatici installati negli istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e
grado nonche' nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128. 
  8.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  (Codice
          del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106),  e'
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017. 
              - Il testo dell'articolo 5, comma 2,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' il seguente: 
              «Art. 5. (Compiti del consiglio nazionale). 
              (Omissis). 
              2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: 
                a) adotta lo statuto e gli altri  atti  normativi  di
          competenza,  nonche'   i   relativi   atti   di   indirizzo
          interpretativo ed applicativo; 
                b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
          uniformarsi,  allo  scopo  del   riconoscimento   ai   fini
          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
          delle  discipline  sportive  associate,   degli   enti   di
          promozione  sportiva  e  delle  associazioni   e   societa'
          sportive; 
                c)   delibera   in   ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,  ai  fini   sportivi,   delle   federazioni
          sportive  nazionali,   delle   societa'   ed   associazioni
          sportive,  degli  enti  di   promozione   sportiva,   delle
          associazioni benemerite  e  di  altre  discipline  sportive
          associate al C.O.N.I. e alle federazioni,  sulla  base  dei
          requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a  tal  fine
          anche della rappresentanza e del carattere  olimpico  dello
          sport,  dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e   della
          tradizione sportiva della disciplina; 
                d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento  sportivo
          internazionale  e  nell'ambito  di   ciascuna   federazione
          sportiva nazionale o della disciplina  sportiva  associata,
          criteri  per   la   distinzione   dell'attivita'   sportiva
          dilettantistica da quella professionistica; 
                e)  stabilisce  i  criteri   e   le   modalita'   per
          l'esercizio  dei  controlli  sulle   federazioni   sportive
          nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
          di promozione sportiva riconosciuti; 
                e-bis)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'   di
          esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive
          nazionali sulle societa' sportive di  cui  all'articolo  12
          della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo  di  garantire
          il  regolare  svolgimento  dei   campionati   sportivi   il
          controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del
          1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso
          di verificata inadeguatezza dei controlli  da  parte  della
          federazione sportiva nazionale; 
                e-ter) delibera, su proposta della Giunta  nazionale,
          il commissariamento delle federazioni sportive nazionali  o
          delle discipline  sportive  associate,  in  caso  di  gravi
          irregolarita'  nella  gestione  o   di   gravi   violazioni
          dell'ordinamento sportivo da parte degli organi  direttivi,
          ovvero   in   caso   di   constatata   impossibilita'    di
          funzionamento dei medesimi, o nel caso  in  cui  non  siano
          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle
          competizioni sportive nazionali; 
                f)  approva  gli  indirizzi  generali  sull'attivita'
          dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
          ratifica le delibere della giunta nazionale  relative  alle
          variazioni di bilancio; 
                g) esprime parere sulle questioni ad esso  sottoposte
          dalla giunta nazionale; 
                h) svolge gli altri  compiti  previsti  dal  presente
          decreto e dallo statuto.». 
              -  Il  testo  dell'articolo   4,   comma   5-bis,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole). 
              (Omissis). 
              5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca adotta specifiche  linee  guida,  sentito  il
          Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
          ogni ordine e grado,  la  somministrazione  di  alimenti  e
          bevande sconsigliati, ossia contenenti un  elevato  apporto
          totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli  vegetali,
          zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di   sodio,
          nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di
          zuccheri semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di
          teina, caffeina, taurina e similari, e per  incentivare  la
          somministrazione di alimenti  per  tutti  coloro  che  sono
          affetti da celiachia.».