Art. 3 
 
                   Disciplina del titolo sportivo 
 
  1. La cessione, il  trasferimento  o  l'attribuzione,  a  qualunque
titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle  condizioni
che consentono la partecipazione  di  una  societa'  sportiva  a  una
determinata competizione nazionale,  qualora  ammessi  dalle  singole
federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e  nel
rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa
valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite  perizia
giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale  nel  cui
circondario ha sede la societa'  cedente.  In  caso  di  accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza di  una  societa'  sportiva,  la
cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo  sono
condizionati,  oltre  che  al  rispetto  delle   prescrizioni   della
competente  federazione  sportiva  nazionale  o  disciplina  sportiva
associata, al versamento del valore economico del  titolo,  accertato
ai sensi del primo periodo,  ovvero  alla  prestazione  di  un'idonea
garanzia approvata dall'autorita' giudiziaria procedente. 
  2. Il CONI, le  federazioni  sportive  nazionali  e  le  discipline
sportive associate adeguano i loro statuti  ai  principi  di  cui  al
comma 1.