Art. 4 
 
     Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi 
 
  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il  sesto
comma sono inseriti i seguenti: 
  « Negli atti costitutivi delle societa' sportive di  cui  al  primo
comma e'  prevista  la  costituzione  di  un  organo  consultivo  che
provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli
interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da  non  meno  di
tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli  abbonati
alla  societa'  sportiva,  con  sistema   elettronico,   secondo   le
disposizioni di un apposito regolamento approvato  dal  consiglio  di
amministrazione della stessa societa', che deve stabilire  regole  in
materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita'  e  di
decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti  del
tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della  legge
13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, ovvero di  un  provvedimento  di  condanna,  anche  con
sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti  dell'eventuale
riabilitazione o della  dichiarazione  di  cessazione  degli  effetti
pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis,  della  citata
legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri
il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci. 
  Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio  assetto
societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 10 della legge 23 marzo  1981,
          n.  91,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente: 
              «Art. 10.  (Costituzione  e  affiliazione).  -  Possono
          stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
          sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di
          societa' a responsabilita' limitata. In deroga all'articolo
          2477 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le
          societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio
          sindacale. 
              L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa
          svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita'  ad
          esse connesse o strumentali. 
              L'atto costitutivo deve provvedere che una quota  parte
          degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a
          scuole   giovanili   di    addestramento    e    formazione
          tecnico-sportiva. 
              Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a
          norma dell'articolo 2330 del  codice  civile,  la  societa'
          deve ottenere l'affiliazione da una o da  piu'  federazioni
          sportive nazionali riconosciute dal CONI. 
              Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi
          fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11. 
              L'atto   costitutivo   puo'   sottoporre   a   speciali
          condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote. 
              Negli atti costitutivi delle societa' sportive  di  cui
          al primo comma e' prevista la  costituzione  di  un  organo
          consultivo che provvede,  con  pareri  obbligatori  ma  non
          vincolanti,  alla  tutela  degli  interessi  specifici  dei
          tifosi. L'organo e' formato da non meno di tre e  non  piu'
          di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati  alla
          societa' sportiva,  con  sistema  elettronico,  secondo  le
          disposizioni  di  un  apposito  regolamento  approvato  dal
          consiglio di amministrazione  della  stessa  societa',  che
          deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare
          le cause di ineleggibilita' e di decadenza, tra  le  quali,
          in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso  di  uno
          dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della  legge  13
          dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, ovvero  di  un  provvedimento  di
          condanna, anche con  sentenza  non  definitiva,  per  reati
          commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
          Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale  riabilitazione
          o  della  dichiarazione   di   cessazione   degli   effetti
          pregiudizievoli ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  8-bis,
          della citata legge n. 401  del  1989.  L'organo  consultivo
          elegge  tra  i  propri  membri  il  presidente,  che   puo'
          assistere alle assemblee dei soci. 
              Le  societa'  sportive  professionistiche  adeguano  il
          proprio assetto societario  alle  disposizioni  di  cui  al
          settimo comma entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              L'affiliazione puo' essere revocata  dalla  federazione
          sportiva nazionale  per  gravi  infrazioni  all'ordinamento
          sportivo. 
              La  revoca  dell'affiliazione  determina   l'inibizione
          dello svolgimento dell'attivita' sportiva. 
              Avverso  le  decisioni   della   federazione   sportiva
          nazionale e' ammesso  ricorso  alla  giunta  esecutiva  del
          CONI,  che  si  pronuncia   entro   sessanta   giorni   dal
          ricevimento del ricorso.».