Art. 10 
 
Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale  e
                          la partecipazione 
 
  1. La Direzione generale  delle  politiche  per  l'innovazione,  il
personale e la partecipazione svolge le funzioni  di  competenza  del
Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) coordinamento dei processi partecipativi  comunque  denominati
del Ministero e gestione delle attivita' in tema  di  accesso  civico
generalizzato   e   attuazione   della   Convenzione    di    Aarhus;
organizzazione e gestione delle relazioni  con  il  pubblico  di  cui
all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150; 
    b) innovazione tecnologica,  digitalizzazione,  informatizzazione
dei  sistemi,  organizzazione  unificata  e  condivisa  del   sistema
informativo del Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della
trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica,  e  relativa
attuazione; 
    c) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero in
stretto coordinamento con il Segretariato generale e  gli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro;  funzionamento  e  sviluppo  dei
sistemi  per  l'informazione  geografica  e   la   geolocalizzazione;
assolvimento  dei  compiti  connessi   all'attuazione   del   decreto
legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32  (INSPIRE);  coordinamento  ed
attuazione, per i profili di competenza  del  Ministero,  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e politiche per la transizione digitale; 
    d) esercizio dei compiti di cui al decreto legislativo 18  maggio
2018, n. 65, di attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/1148,  nelle
materie di competenza, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza
ed in collaborazione con la Direzione generale per la  sicurezza  del
suolo e dell'acqua; 
    e) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione  ed
aggiornamento professionale del personale del Ministero;  trattamento
giuridico ed economico del personale e dei  componenti  degli  organi
collegiali operanti presso il Ministero, e tenuta  dei  ruoli,  della
matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e  del  personale
non dirigenziale; protezione dei dati personali anche  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/679 e supporto al Segretariato generale per gli
adempimenti in materia di trasparenza; 
    f) politiche  e  azioni  per  il  benessere  organizzativo  e  la
formazione attiva del personale;  relazioni  sindacali;  politiche  e
azioni  per  le  pari  opportunita'  nella  gestione  del  personale;
organizzazione e gestione dell'Ufficio  per  il  «Comitato  unico  di
garanzia» di cui all'articolo 57 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione; 
    g) amministrazione e manutenzione degli  spazi  del  Ministero  e
relativi  impianti  tecnologici;  cura  della  sede  del   Ministero;
gestione della Centrale Unica delle gare e  degli  acquisti;  ufficio
cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario; 
    h) svolgimento, in qualita' di datore  di  lavoro,  di  tutte  le
funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi  di
lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto
previsto dal  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  alle
attivita' connesse; 
    i) gestione del  contenzioso  relativo  al  personale;  cura  dei
procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari di cui all'articolo 55-bis del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    l) sistemi di valutazione del personale ed attivita' di controllo
di gestione, anche con funzione di supporto agli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro  ed   all'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7  giugno
          2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione  e
          di   comunicazione   delle   pubbliche    amministrazioni),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: 
              «Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il  pubblico).  -
          1.  L'attivita'  dell'ufficio  per  le  relazioni  con   il
          pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati. 
              2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla
          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli
          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti
          criteri: 
                a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
          di accesso e di partecipazione di cui alla legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                b) agevolare l'utilizzazione dei servizi  offerti  ai
          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle
          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione
          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni
          medesime; 
                c)    promuovere    l'adozione    di    sistemi    di
          interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; 
                d) attuare, mediante l'ascolto  dei  cittadini  e  la
          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della
          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte
          degli utenti; 
                e) garantire la reciproca informazione fra  l'ufficio
          per le relazioni con  il  pubblico  e  le  altre  strutture
          operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli  uffici  per
          le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 
              3. Negli  uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico
          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili
          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione
          collettiva.». 
              - Il citato decreto legislativo n. 32  del  2010,  come
          riportato nelle note in premessa. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 20015, n. 112. 
              - Il citato decreto legislativo n. 65  del  2018,  come
          riportato nelle note in premessa. 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  57  (Pari  opportunita').  -  01.  Le  pubbliche
          amministrazioni costituiscono  al  proprio  interno,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, il "Comitato unico  di  garanzia  per  le
          pari opportunita', la valorizzazione del benessere  di  chi
          lavora  e  contro  le  discriminazioni"  che   sostituisce,
          unificando le competenze in un solo organismo,  i  comitati
          per le  pari  opportunita'  e  i  comitati  paritetici  sul
          fenomeno del  mobbing,  costituiti  in  applicazione  della
          contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte   le
          funzioni previste dalla  legge,  dai  contratti  collettivi
          relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o  da
          altre disposizioni. 
              02.  Il  Comitato  unico  di  garanzia  per   le   pari
          opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
          e contro le discriminazioni ha composizione  paritetica  ed
          e' formato da un componente  designato  da  ciascuna  delle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  di  amministrazione  e  da  un  pari   numero   di
          rappresentanti dell'amministrazione in modo  da  assicurare
          nel complesso la presenza paritaria di entrambi  i  generi.
          Il presidente del Comitato unico di garanzia  e'  designato
          dall'amministrazione. 
              03.  Il  Comitato  unico   di   garanzia,   all'interno
          dell'amministrazione  pubblica,  ha  compiti   propositivi,
          consultivi e di verifica e opera in collaborazione  con  la
          consigliera  o  il  consigliere   nazionale   di   parita'.
          Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del
          lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
          collegata  alla  garanzia  di   un   ambiente   di   lavoro
          caratterizzato  dal   rispetto   dei   principi   di   pari
          opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
          qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale  o
          psichica per i lavoratori. 
              04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di
          garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in  una
          direttiva  emanata  di  concerto  dal  Dipartimento   della
          funzione  pubblica  e  dal   Dipartimento   per   le   pari
          opportunita' della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione. 
              05. La  mancata  costituzione  del  Comitato  unico  di
          garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti  incaricati
          della gestione del personale, da valutare anche al fine del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              1. Le pubbliche amministrazioni, al fine  di  garantire
          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al
          lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
                a)   riservano    alle    donne,    salva    motivata
          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente
          delle commissioni di concorso, fermo restando il  principio
          di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) (  (;  in  caso  di
          quoziente   frazionario   si   procede   all'arrotondamento
          all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia  pari  o
          superiore a 0,5 e all'unita'  inferiore  qualora  la  cifra
          decimale sia inferiore a 0,5) ); 
                b) adottano propri atti regolamentari per  assicurare
          pari  opportunita'  fra  uomini   e   donne   sul   lavoro,
          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica; 
                c)  garantiscono  la  partecipazione  delle   proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza
          nelle  amministrazioni  interessate  ai   corsi   medesimi,
          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
          partecipazione,  consentendo  la  conciliazione  fra   vita
          professionale e vita familiare; 
                d) possono finanziare programmi di azioni positive  e
          l'attivita' dei Comitati unici  di  garanzia  per  le  pari
          opportunita', per la valorizzazione del  benessere  di  chi
          lavora  e  contro  le  discriminazioni,  nell'ambito  delle
          proprie disponibilita' di bilancio. 
              1-bis. L'atto di nomina della commissione  di  concorso
          e'  inviato,  entro  tre  giorni,  alla  consigliera  o  al
          consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in  base
          all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito
          il concorso,  che,  qualora  ravvisi  la  violazione  delle
          disposizioni contenute nel comma  1,  lettera  a),  diffida
          l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo  di
          trenta giorni. In caso di inottemperanza alla  diffida,  la
          consigliera o il consigliere di parita' procedente propone,
          entro  i  successivi  quindici  giorni,  ricorso  ai  sensi
          dell'art. 37, comma 4, del codice delle  pari  opportunita'
          tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo  11  aprile
          2006, n. 198, e successive  modificazioni;  si  applica  il
          comma 5 del citato art. 37 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il
          mancato invio dell'atto  di  nomina  della  commissione  di
          concorso alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parita'
          comporta responsabilita'  del  dirigente  responsabile  del
          procedimento, da valutare anche al fine del  raggiungimento
          degli obiettivi. 
              2. Le pubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'
          di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare  le
          direttive  dell'Unione   europea   in   materia   di   pari
          opportunita',  contrasto  alle  discriminazioni   ed   alla
          violenza morale o psichica, sulla base di  quanto  disposto
          dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
          della funzione pubblica». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  55-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  55-bis  (Forme  e   termini   del   procedimento
          disciplinare). - 1. Per le infrazioni di  minore  gravita',
          per le quali e' prevista l'irrogazione della  sanzione  del
          rimprovero verbale,  il  procedimento  disciplinare  e'  di
          competenza del  responsabile  della  struttura  presso  cui
          presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali
          e' previsto il rimprovero verbale si applica la  disciplina
          stabilita dal contratto collettivo. 
              2.  Ciascuna  amministrazione,   secondo   il   proprio
          ordinamento e  nell'ambito  della  propria  organizzazione,
          individua  l'ufficio  per   i   procedimenti   disciplinari
          competente  per  le  infrazioni   punibili   con   sanzione
          superiore  al  rimprovero  verbale  e  ne  attribuisce   la
          titolarita' e responsabilita'. 
              3.  Le  amministrazioni,  previa  convenzione,  possono
          prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio
          competente per i procedimenti disciplinari, senza  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              4. Fermo restando quanto previsto dall'art.  55-quater,
          commi 3-bis e 3-ter, per le  infrazioni  per  le  quali  e'
          prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al  rimprovero
          verbale, il responsabile della struttura presso cui  presta
          servizio il dipendente, segnala immediatamente, e  comunque
          entro  dieci   giorni,   all'ufficio   competente   per   i
          procedimenti disciplinari i  fatti  ritenuti  di  rilevanza
          disciplinare  di  cui  abbia  avuto  conoscenza.  L'Ufficio
          competente   per   i   procedimenti    disciplinari,    con
          immediatezza e comunque non oltre trenta giorni  decorrenti
          dal ricevimento della  predetta  segnalazione,  ovvero  dal
          momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza  dei
          fatti ritenuti di  rilevanza  disciplinare,  provvede  alla
          contestazione    scritta    dell'addebito     e     convoca
          l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
          l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il  dipendente
          puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore  ovvero  da  un
          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o
          conferisce  mandato.  In  caso  di   grave   ed   oggettivo
          impedimento, ferma la possibilita'  di  depositare  memorie
          scritte, il dipendente puo' richiedere  che  l'audizione  a
          sua difesa sia differita, per una sola volta,  con  proroga
          del termine per la conclusione del procedimento  in  misura
          corrispondente. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  54-bis,
          comma 4, il dipendente ha  diritto  di  accesso  agli  atti
          istruttori del procedimento.  L'ufficio  competente  per  i
          procedimenti disciplinari  conclude  il  procedimento,  con
          l'atto di archiviazione o di  irrogazione  della  sanzione,
          entro centoventi giorni dalla contestazione  dell'addebito.
          Gli  atti  di  avvio   e   conclusione   del   procedimento
          disciplinare,   nonche'   l'eventuale   provvedimento    di
          sospensione  cautelare  del  dipendente,  sono   comunicati
          dall'ufficio competente di ogni  amministrazione,  per  via
          telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro
          venti giorni dalla loro adozione. Al fine  di  tutelare  la
          riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso  e'
          sostituito da un codice identificativo. 
              5. La comunicazione di contestazione  dell'addebito  al
          dipendente, nell'ambito del procedimento  disciplinare,  e'
          effettuata tramite posta elettronica certificata, nel  caso
          in cui il dipendente dispone di idonea  casella  di  posta,
          ovvero tramite consegna  a  mano.  In  alternativa  all'uso
          della posta elettronica  certificata  o  della  consegna  a
          mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata
          postale con  ricevuta  di  ritorno.  Per  le  comunicazioni
          successive alla contestazione dell'addebito, e'  consentita
          la  comunicazione  tra  l'amministrazione   ed   i   propri
          dipendenti tramite  posta  elettronica  o  altri  strumenti
          informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47,  comma
          3, secondo periodo, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro  indirizzo  di
          posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente  o
          dal suo procuratore. 
              6.  Nel  corso  dell'istruttoria,   l'Ufficio   per   i
          procedimenti   disciplinari   puo'   acquisire   da   altre
          amministrazioni   pubbliche   informazioni   o    documenti
          rilevanti per la definizione del procedimento. La  predetta
          attivita' istruttoria  non  determina  la  sospensione  del
          procedimento, ne' il differimento dei relativi termini. 
              7. Il dipendente  o  il  dirigente,  appartenente  alla
          stessa   o   a   una   diversa   amministrazione   pubblica
          dell'incolpato, che, essendo a conoscenza  per  ragioni  di
          ufficio o di servizio  di  informazioni  rilevanti  per  un
          procedimento  disciplinare   in   corso,   rifiuta,   senza
          giustificato   motivo,    la    collaborazione    richiesta
          dall'Ufficio   disciplinare   procedente    ovvero    rende
          dichiarazioni    false    o    reticenti,    e'    soggetto
          all'applicazione,   da   parte   dell'amministrazione    di
          appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione
          dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata
          alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,  fino
          ad un massimo di quindici giorni. 
              8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
          titolo,   in   un'altra   amministrazione   pubblica,    il
          procedimento  disciplinare  e'  avviato  o  concluso  e  la
          sanzione e'  applicata  presso  quest'ultima.  In  caso  di
          trasferimento del dipendente in  pendenza  di  procedimento
          disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che
          abbia in carico gli  atti  provvede  alla  loro  tempestiva
          trasmissione    al    competente    ufficio    disciplinare
          dell'amministrazione   presso   cui   il   dipendente    e'
          trasferito. In tali casi il  procedimento  disciplinare  e'
          interrotto e dalla data di ricezione degli  atti  da  parte
          dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione  presso  cui
          il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per  la
          contestazione  dell'addebito  o  per  la  conclusione   del
          procedimento.  Nel  caso  in   cui   l'amministrazione   di
          provenienza venga a conoscenza  dell'illecito  disciplinare
          successivamente al trasferimento del dipendente, la  stessa
          Amministrazione  provvede  a  segnalare  immediatamente   e
          comunque entro venti giorni i fatti ritenuti  di  rilevanza
          disciplinare all'Ufficio per  i  procedimenti  disciplinari
          dell'amministrazione presso  cui  il  dipendente  e'  stato
          trasferito  e  dalla  data  di  ricezione  della   predetta
          segnalazione  decorrono  i  termini  per  la  contestazione
          dell'addebito e per la conclusione  del  procedimento.  Gli
          esiti del procedimento disciplinare vengono  in  ogni  caso
          comunicati anche  all'amministrazione  di  provenienza  del
          dipendente. 
              9. La cessazione del rapporto  di  lavoro  estingue  il
          procedimento  disciplinare  salvo  che   per   l'infrazione
          commessa sia  prevista  la  sanzione  del  licenziamento  o
          comunque sia stata disposta la  sospensione  cautelare  dal
          servizio. In tal caso  le  determinazioni  conclusive  sono
          assunte ai fini degli effetti giuridici  ed  economici  non
          preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
              9-bis. Sono nulle le disposizioni  di  regolamento,  le
          clausole contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque
          qualificate, che prevedano per  l'irrogazione  di  sanzioni
          disciplinari  requisiti  formali  o  procedurali  ulteriori
          rispetto a quelli indicati  nel  presente  articolo  o  che
          comunque aggravino il procedimento disciplinare. 
              9-ter. La violazione dei termini e  delle  disposizioni
          sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55
          a 55-quater, fatta salva  l'eventuale  responsabilita'  del
          dipendente  cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la
          decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita'  degli
          atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non   risulti
          irrimediabilmente compromesso  il  diritto  di  difesa  del
          dipendente,  e  le  modalita'  di   esercizio   dell'azione
          disciplinare,  anche  in   ragione   della   natura   degli
          accertamenti svolti nel caso concreto,  risultino  comunque
          compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis  e  3-ter,
          sono  da  considerarsi  perentori   il   termine   per   la
          contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione
          del procedimento. 
              9-quater.  Per  il  personale  docente,   educativo   e
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  presso   le
          istituzioni   scolastiche   ed   educative   statali,    il
          procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e'
          prevista l'irrogazione di sanzioni  fino  alla  sospensione
          dal servizio con privazione della  retribuzione  per  dieci
          giorni e' di competenza del responsabile della struttura in
          possesso di qualifica dirigenziale e si svolge  secondo  le
          disposizioni del presente articolo. Quando il  responsabile
          della struttura non ha qualifica  dirigenziale  o  comunque
          per le infrazioni  punibili  con  sanzioni  piu'  gravi  di
          quelle  indicate  nel  primo   periodo,   il   procedimento
          disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i
          procedimenti disciplinari.».