Art. 11 
 
                        Organismi di supporto 
 
  1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia  costiera  dipende
funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della  legge  8
luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994,  n.
84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
esercitando funzioni di vigilanza e controllo in  materia  di  tutela
dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai  sensi
dell'articolo 20 della legge 31  luglio  2002,  n.  179,  il  reparto
ambientale marino. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite  al  Ministero,  il
Ministro si  avvale,  ai  sensi  dell'articolo  174-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  del  Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei  Carabinieri,  nonche'  del
Comando Carabinieri per la tutela ambientale, posto  alla  dipendenza
funzionale del Ministro ai sensi  dell'articolo  8,  comma  4,  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre che dei reparti delle altre  forze
di polizia, previa intesa con i Ministri competenti. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 349 del 1986: 
              «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste
          dalla presente legge il Ministero dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'
          stipulare apposite convenzioni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  febbraio
          1994, n. 28: 
              «Art. 3 (Costituzione del comando  generale  del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ( (cui
          e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente  allo
          stesso Corpo,) ) senza aumento di  organico  ne'  di  spese
          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni
          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di
          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto
          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le
          materie di rispettiva competenza.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 135 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal
          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del
          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai
          sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e
          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando
          funzioni di vigilanza e  controllo  in  materia  di  tutela
          dell'ambiente marino e costiero. 
              2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,
          e fermo restando quanto previsto dall'art. 12  del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  il  Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in
          particolare, le sottoelencate funzioni: 
                a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
          svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di  controllo
          relative all'esatta applicazione delle  norme  del  diritto
          italiano, del diritto dell'Unione europea  e  dei  trattati
          internazionali  in  vigore  per  l'Italia  in  materia   di
          prevenzione e repressione di tutti i tipi  di  inquinamento
          marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da  acque  di
          zavorra,   l'inquinamento   da   immersione   di   rifiuti,
          l'inquinamento  da   attivita'   di   esplorazione   e   di
          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine
          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
          e della biodiversita'; 
                b)  nelle  acque  di  giurisdizione  e  di  interesse
          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di
          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo
          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo; 
                c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
          195, 5° comma, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni
          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di
          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono
          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente
          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e
          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della
          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei
          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                d) esercita, ai sensi  dell'art.  19  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine
          protette e sulle aree di reperimento; 
                e) ai sensi  dell'art.  296,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore
          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le
          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8
          del predetto articolo; f) per  le  attivita'  di  cui  agli
          articoli 11 e 12 della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,
          attraverso la sua organizzazione periferica  a  livello  di
          compartimento marittimo, opera, ai  sensi  della  legge  16
          luglio 1998, n.  239,  art.  7,  sulla  base  di  direttive
          vincolanti,   generali   e   specifiche,   del    Ministero
          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare;  in
          forza  della  medesima  disposizione  normativa  per  altri
          interventi e attivita' in materia di tutela  e  difesa  del
          mare,  il  Ministero  dell'ambiente,   della   tutela   del
          territorio e del mare puo' avvalersi anche del Corpo  delle
          capitanerie   di   porto,   sulla   base   di    specifiche
          convenzioni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  174-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a)   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di Stato  Maggiore  della  Difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per  le  materie  afferenti   alla   sicurezza   e   tutela
          agroalimentare  e  forestale.  Del  Comando  si  avvale  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  limitatamente  allo  svolgimento  delle   specifiche
          funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni  del
          medesimo Ministero. Il Comando  e'  retto  da  generale  di
          corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione,  di
          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi
          dipendenti.  L'incarico  di  vice  comandante  del  Comando
          unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito
          al Generale di divisione in servizio  permanente  effettivo
          del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
              2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando
          carabinieri per la tutela agroalimentare. 
              2-ter. Dal Comando di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          biodiversita' e dei parchi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del  citato
          decreto legislativo n. 349 del 1986: 
              «Art.  8  (Omissis).  -  4.  Per   la   vigilanza,   la
          prevenzione e la repressione delle violazioni  compiute  in
          danno dell'ambiente, il Ministro  dell'ambiente  si  avvale
          del nucleo operativo ecologico dell'Arma  dei  carabinieri,
          che viene posto alla  dipendenza  funzionale  del  Ministro
          dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con
          particolare   riguardo   alla   tutela    del    patrimonio
          naturalistico  nazionale,  degli  appositi  reparti   della
          Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa  intesa
          con i Ministri competenti, e delle  capitanerie  di  porto,
          previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».