Art. 12 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono  determinati
secondo l'allegata Tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare  entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai
sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non  generale
del Ministero nonche' alla definizione dei relativi compiti. 
  3. Il decreto di cui al comma  2  individua  altresi'  le  funzioni
dirigenziali connesse ad attivita'  specifiche  o  temporanee,  o  di
studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma  10,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti di  cui  alla
Tabella A. 
  4. Ciascun dirigente generale  provvede  ad  indicare,  nell'ambito
della  dotazione  organica  dei  dirigenti  in  servizio  presso   il
Ministero, un vicario, che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello  dirigenziale
generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal  dirigente  con  la
maggiore anzianita' in ruolo in servizio  presso  ciascuna  Direzione
generale. 
  5. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero  sono  determinate  secondo  l'allegata  Tabella   B,   che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto.  Al  fine  di
assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo  delle  risorse
umane  alle  effettive  esigenze  operative,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  6. Il ruolo del personale dirigenziale del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e' disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108. 
  7. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
 
          Note all'art. 12: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis,
          lettera e), della citata legge n. 400 del 1988: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              (Omissis.)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis). 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              (Omissis.)». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19,  comma  10,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -
          (Omissis). 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 6 (Organizzazione degli uffici  e  fabbisogni  di
          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'art. 1, comma 1, adottando,  in  conformita'  al  piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate  eccedenze
          di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del  piano,
          le    amministrazioni    pubbliche    curano     l'ottimale
          distribuzione delle risorse umane attraverso la  coordinata
          attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento  del
          personale,  anche  con  riferimento  alle  unita'  di   cui
          all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le  risorse
          finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei  limiti
          delle risorse quantificate sulla base della  spesa  per  il
          personale in servizio e di quelle  connesse  alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di cui all'art. 6-ter, nell'ambito  del  potenziale  limite
          finanziario massimo della medesima  e  di  quanto  previsto
          dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, garantendo la neutralita'  finanziaria  della
          rimodulazione. Resta  fermo  che  la  copertura  dei  posti
          vacanti avviene nei limiti delle  assunzioni  consentite  a
          legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma
          4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o
          del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Per le altre amministrazioni pubbliche il  piano  triennale
          dei fabbisogni, adottato  annualmente  nel  rispetto  delle
          previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato  secondo  le
          modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
          Nell'adozione degli atti  di  cui  al  presente  comma,  e'
          assicurata  la  preventiva  informazione   sindacale,   ove
          prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle dotazioni organiche del personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto
          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  aprile
          2004,  n.   108   (Regolamento   recante   disciplina   per
          l'istituzione, l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del
          ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello  Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.