Art. 13 
 
             Verifica dell'organizzazione del Ministero 
 
  1. Ogni due anni l'organizzazione del  Ministero  e'  sottoposta  a
verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla  suddetta  verifica,
in sede di prima applicazione, puo' provvedersi entro un  anno  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del  citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -
          (Omissis). 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              (Omissis).».