Art. 2 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato in: 
    a) un Segretariato generale e sette Direzioni generali; 
    b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro; 
  2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale. 
  3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni: 
    a) Direzione generale per l'economia circolare (EcI); 
    b) Direzione generale per la sicurezza  del  suolo  e  dell'acqua
(SuA); 
    c) Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il  mare
(PNM); 
    d) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA); 
    e) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA); 
    f) Direzione generale per la crescita sostenibile e  la  qualita'
dello sviluppo (CreSS); 
    g) Direzione  generale  delle  politiche  per  l'innovazione,  il
personale e la partecipazione (IPP). 
  4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
decreto, nonche' ogni altra funzione attribuita  al  Ministero  dalla
vigente  normativa,  coordinandosi  con   gli   Uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro  e  con  il  Segretariato  generale,  ivi
incluse: 
    a) l'informazione ambientale e  le  attivita'  di  formazione  ed
educazione ambientale, in coerenza con le linee generali definite dal
Segretario generale; 
    b) il supporto al  Segretariato  generale  per  il  coordinamento
delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale  nelle  materie  di
competenza a contenuto trasversale ed interdirezionale; 
    c) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie
di rispettiva competenza; 
    d) la formulazione  di  proposte,  nelle  materie  di  rispettiva
competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e
all'impiego dei  fondi  comunitari,  le  politiche  di  coesione,  la
programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione  dei  piani  e
dei rispettivi fondi assegnati, secondo le indicazioni del Segretario
generale; 
    e) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in  materia
ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze; 
    f) la cura dei rapporti con gli  uffici  dell'Unione  europea  in
fase ascendente e in fase discendente di adozione dei provvedimenti e
con gli organismi internazionali nelle materie di competenza  secondo
le direttive  dell'organo  di  direzione  politica,  informando,  sia
preventivamente  che  successivamente,  il  Segretariato  generale  e
l'Ufficio di  Gabinetto,  e  assicurando  costanti  aggiornamenti  su
incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso o conclusi
con soggetti o organismi pubblici o privati  di  altri  Stati,  e  su
iniziative aventi  anche  solo  potenzialmente  sviluppi  di  rilievo
internazionale o quando  ne  possa  scaturire  la  sottoscrizione  di
convenzioni, accordi o trattati comunque denominati. 
  5. Le Direzioni generali possono stipulare  convenzioni  e  accordi
con istituti  superiori,  organi  di  consulenza  tecnico-scientifica
dello  Stato,  enti  pubblici  specializzati   operanti   a   livello
nazionale, universita' statali e non  statali  e  loro  consorzi,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,
dandone  preventiva  informazione  al  Ministro,  anche  al  fine  di
assicurare     l'unitarieta'     e     l'economicita'     dell'azione
dell'amministrazione. 
  6. Il Ministero  si  avvale,  per  i  compiti  istituzionali  e  le
attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse
nazionale, dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  7. Il Ministero si avvale altresi' delle societa' in house  per  le
attivita'   strumentali   alle   finalita'   ed   alle   attribuzioni
istituzionali del Ministero, nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la
gestione  in  house  e  fermo  restando  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7  si
provvede nell'ambito delle risorse gia' disponibili,  senza  nuovi  e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 349 del 1986: 
              «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste
          dalla presente legge il Ministero dell'ambiente  si  avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'
          stipulare apposite convenzioni. ». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la
          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  Superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo,  sono  soppressi.  (  (2-bis.  Con  decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  sono  individuate   le   funzioni   degli   organismi
          collegiali gia' operanti presso il Ministero  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  cui  all'art.
          12, comma 20, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne
          assicura l'adempimento  nell'ambito  dei  compiti  e  delle
          attivita' di cui all'art. 2, comma 6,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
          luglio 2014, n. 142. A  tal  fine,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente, l'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale procede al conseguente  adeguamento
          statutario della propria struttura organizzativa) ). 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  "Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 6-bis.  L'Avvocatura
          dello Stato continua ad assumere  la  rappresentanza  e  la
          difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e  passivi  avanti  le
          Autorita'   giudiziarie,   i    collegi    arbitrali,    le
          giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica. 14 maggio 2007,
          n. 90  provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  317,  della
          citata legge n. 145 del 2018: 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche
          ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed   efficace
          gestione delle  risorse  pubbliche  destinate  alla  tutela
          dell'ambiente,    anche    allo    scopo    di    prevenire
          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e
          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio
          2019-2021,   e'   autorizzato   ad   assumere,   a    tempo
          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in
          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante
          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed
          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'
          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50
          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
          E'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo
          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale
          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di
          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di
          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4
          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20
          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300
          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8,  comma  1,  della
          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede  alla  progressiva
          riduzione delle convenzioni stipulate per le  attivita'  di
          assistenza e di supporto tecnico-specialistico e  operativo
          in materia ambientale, nella misura fino al  10  per  cento
          nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno  2021,  fino
          al 50 per cento  nell'anno  2022,  fino  al  70  per  cento
          nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno  2024,  avendo
          come riferimento il totale delle convenzioni  vigenti,  per
          le medesime attivita', nell'anno 2018.  Per  gli  anni  dal
          2019 al 2024, le risorse derivanti  dalla  riduzione  delle
          convenzioni  di  cui  al  periodo  precedente,  annualmente
          accertate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono  acquisite
          all'erario. Nell'esercizio finanziario  2025,  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono individuate e  quantificate  le  risorse  che
          derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
          periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
          relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
          concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza
          lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
          amministrazione. Agli oneri derivanti dalle  assunzioni  di
          cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari  ad
          euro 4.053.663 per l'anno  2019,  ad  euro  14.914.650  per
          l'anno  2020  e  ad  euro  19.138.450  annui  a   decorrere
          dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge
          11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai  sensi  del
          comma 298 del presente articolo. Per lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'
          autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2019.  Al
          relativo onere si provvede mediante utilizzo del  Fondo  da
          ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
          esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,  iscritto
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare.».