Art. 3 
 
                         Segretario generale 
 
  1. Il Segretario generale,  sulla  base  degli  indirizzi  e  delle
direttive del Ministro: 
    a) assicura il  coordinamento  dell'azione  amministrativa  anche
mediante la convocazione della conferenza dei  Direttori  generali  e
l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro  temporanei  per
la trattazione  di  questioni  ed  il  perseguimento  di  particolari
obiettivi  che  necessitano  del  concorso  di  personale   di   piu'
Direzioni; 
    b)  coordina  la  promozione  delle  politiche  strategiche   per
l'ecologia e le attivita' ministeriali su obiettivi  e  questioni  di
carattere  generale  e  di  particolare  rilevanza  avente  contenuto
trasversale  e  interdirezionale  anche   demandate   dal   Ministro,
provvedendo alla  risoluzione  di  conflitti  di  competenza  tra  le
Direzioni generali; 
    c)  supporta  la  partecipazione   del   Ministro   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  (CIPE)  e  alla
cabina di regia «Strategia  Italia»  di  cui  all'articolo  40  della
decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  legge  16
novembre 2018,  n.  130,  e  agli  altri  comitati  interministeriali
comunque denominati operanti presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, assicurando, altresi', il collegamento  con  il  Nucleo  di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' (NARS); 
    d) coordina la predisposizione,  in  raccordo  con  l'Ufficio  di
Gabinetto, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui
temi di competenza del Ministero e del Programma Nazionale di Riforma
(PNR), in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia e
degli  altri  atti  strategici  nazionali;  coordina,  altresi',   la
redazione,  l'implementazione  e  la   verifica   del   Piano   della
performance e la relazione sulla performance; 
    e) coordina,  nelle  materie  di  competenza  del  Ministero,  le
politiche di coesione, gli strumenti finanziari UE, la programmazione
regionale unitaria e ogni altro fondo europeo,  in  raccordo  con  le
Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza; 
    f) cura  il  coordinamento  dei  rapporti  istituzionali  con  le
Regioni e le Province Autonome su questioni di rilevanza  generale  e
contenuto interdirezionale; 
    g) coordina le azioni per il  monitoraggio,  il  controllo  e  la
risoluzione delle situazioni  di  crisi  ed  emergenza  ambientale  a
contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando  le  azioni
di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni; 
    h) assicura il  funzionamento  della  struttura  di  supporto  al
responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    i)  a  supporto  del  Ministro,   si   occupa   dell'informazione
ambientale e della comunicazione istituzionale del  Ministero,  anche
coordinando le attivita' svolte  dalle  Direzioni  nelle  materie  di
rispettiva competenza, in raccordo con l'Ufficio Stampa; 
    l) coordina le azioni di educazione ambientale, in  raccordo  con
le direzioni generali per i profili di competenza; 
    m) coordina studi, ricerche, analisi comparate, dati  statistici,
fiscalita'  ambientale,  proposte  per  la  riduzione   dei   sussidi
ambientalmente dannosi,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  del
Ministero, anche su indicazione del Ministro; cura  la  raccolta,  in
raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di
dati statistici anche  al  fine  dell'attivita'  istruttoria  per  la
presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente; 
    n) fornisce supporto al Ministro, nella redazione delle direttive
generali all'ISPRA e alle societa' in house per il perseguimento  dei
compiti istituzionali, nonche' per  l'esercizio  della  vigilanza  ad
esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi  delle  direzioni  competenti
per materia; coadiuva gli organismi  deputati  al  controllo  analogo
sulle attivita' delle societa' in house del Ministero; 
    o) promuove e assicura, coordinando l'attivita'  delle  Direzioni
generali  competenti,  i   procedimenti   di   riconoscimento   delle
associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13  della  legge  8
luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il  mantenimento  dei
requisiti previsti; cura le attivita' inerenti al cerimoniale e  alle
onorificenze, inclusa l'attivita' istruttoria per il conferimento dei
diplomi  di  benemerenza  in  materia  ambientale  e  delle  relative
medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
1989, n. 406; 
    p) a supporto  del  Ministro  svolge  attivita'  di  audit  e  di
controllo interno sulle attivita' del Ministero, secondo un programma
annuale predisposto dal Ministro. 
  2. Il  Segretario  generale,  su  indicazione  del  Ministro,  puo'
disporre accertamenti ed avvalersi del personale di cui  all'articolo
12, comma 3, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40   del   citato
          decreto-legge n. 109 del 2018: 
              «Art. 40 (Cabina di regia Strategia Italia). - 1. Entro
          dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, e' istituita,  su  proposta  del  Segretario  del
          CIPE, una Cabina di regia, presieduta  dal  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  o  dal  Sottosegretario  di  Stato
          delegato, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare ( (, dal Ministro per il Sud e  dal  Ministro  per
          gli affari regionali e le  autonomie)  )  e  integrata  dai
          Ministri interessati  alle  materie  trattate  nonche'  dal
          Presidente  della  (  (Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome)  ),  dal  Presidente  dell'Unione  delle
          province  d'Italia  e  dal   Presidente   dell'Associazione
          nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti: 
                a) verificare lo stato di attuazione,  anche  per  il
          tramite  delle  risultanze  del  monitoraggio  delle  opere
          pubbliche ( (, ivi comprese le risultanze del  monitoraggio
          dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3) ), di piani  e
          programmi di investimento infrastrutturale  e  adottare  le
          iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; 
                b) verificare lo stato di attuazione degli interventi
          connessi a fattori di  rischio  per  il  territorio,  quali
          dissesto  idrogeologico,   vulnerabilita'   sismica   degli
          edifici  pubblici,  situazioni   di   particolare   degrado
          ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare
          possibili rimedi. 
              2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  il
          tramite  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
          coordinamento   della    politica    economica,    assicura
          l'attivita'   di   supporto    tecnico,    istruttorio    e
          organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  della
          citata legge n. 190 del 2012: 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica  amministrazione).  -  7.  L'organo  di  indirizzo
          individua, di norma tra i dirigenti di ruolo  in  servizio,
          il Responsabile della prevenzione della corruzione e  della
          trasparenza,    disponendo    le    eventuali     modifiche
          organizzative necessarie per assicurare funzioni  e  poteri
          idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia
          ed effettivita'. Negli enti locali, il  Responsabile  della
          prevenzione  della  corruzione  e  della   trasparenza   e'
          individuato, di  norma,  nel  segretario  o  nel  dirigente
          apicale, salva diversa  e  motivata  determinazione.  Nelle
          unioni  di  comuni,   puo'   essere   nominato   un   unico
          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza.  Il  Responsabile  della   prevenzione   della
          corruzione  e  della  trasparenza  segnala  all'organo   di
          indirizzo e all'organismo indipendente  di  valutazione  le
          disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia
          di prevenzione della corruzione e di trasparenza  e  indica
          agli   uffici    competenti    all'esercizio    dell'azione
          disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che  non  hanno
          attuato correttamente le misure in materia  di  prevenzione
          della  corruzione  e  di  trasparenza.   Eventuali   misure
          discriminatorie, dirette o  indirette,  nei  confronti  del
          Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della  citata  legge
          n. 349 del 1986: 
              «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. ( (Decorso tale termine senza che il parere  sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide) ). 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          1989, n. 406 (Regolamento concernente il  conferimento  dei
          diplomi  di  benemerenza  in  materia  ambientale  e  delle
          relative medaglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
          dicembre 1989, n. 299.