Art. 4 
 
             Direzione generale per l'economia circolare 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  l'economia  circolare  svolge  le
funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) promozione delle politiche  per  la  transizione  ecologica  e
l'economia circolare; 
    b) gestione integrata del  ciclo  dei  rifiuti  e  dei  programmi
plastic free e rifiuti zero; 
    c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato
dei rifiuti, e monitoraggio  dell'adozione  e  attuazione  dei  piani
regionali  di  gestione  dei  rifiuti,  anche  avvalendosi  dell'Albo
nazionale dei gestori ambientali; 
    d)  attuazione  ed  implementazione  del  sistema   dei   criteri
ambientali  minimi  (CAM);  politiche  integrate  di  prodotto  e  di
eco-sostenibilita'   dei   consumi   nel   settore   della   pubblica
amministrazione («acquisti pubblici verdi»); 
    e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti,
di misure per la corretta gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e  del
combustile  nucleare  esaurito,  anche  in  attuazione  del  relativo
Programma  Nazionale,  nonche'  per  la  protezione   da   radiazioni
ionizzanti ad essi collegate; 
    f)  applicazione  della  normativa   in   materia   di   prodotti
fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di  intesa  con
le altre amministrazioni competenti; 
    g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni  all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati  (OGM)
e all'immissione sul mercato  di  OGM  rispetto  agli  effetti  anche
potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; 
    h)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di
competenza, tra cui le convenzioni e gli  accordi  internazionali  in
materia di prodotti  chimici  e  il  Protocollo  di  Cartagena  sulla
biosicurezza.