Art. 4 Direzione generale per l'economia circolare 1. La Direzione generale per l'economia circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione delle politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare; b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero; c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali; d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»); e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito, anche in attuazione del relativo Programma Nazionale, nonche' per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate; f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti; g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; h) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.