Art. 5 
 
     Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua 
 
  1. La Direzione generale per la sicurezza del  suolo  e  dell'acqua
svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  politiche  di   prevenzione   e   mitigazione   del   rischio
idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi  diretti  a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico; 
    b) politiche  per  l'uso  eco-compatibile  del  suolo  e  per  il
contrasto alla desertificazione; 
    c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e
diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole; 
    d) supporto, per  il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  alla
partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo  e
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del  Ministero  negli
organismi  tecnici  delle  Autorita'  di  distretto;  monitoraggio  e
verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle  misure
di salvaguardia e dei piani da esse adottati; 
    e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni; 
    f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze,  dei  compiti
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  65,  di  attuazione
della direttiva (UE) 2016/1148  in  merito  al  settore  fornitura  e
distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di
sicurezza ed  in  collaborazione  con  la  Direzione  generale  delle
politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione; 
    g)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di
competenza, tra cui la Convenzione Quadro  delle  Nazioni  Unite  per
lotta  alla   desertificazione   e   i   programmi   intergovernativi
idrogeologici nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la  Cultura  (UNESCO)  e  quelli  relativi
all'acqua. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Il citato decreto legislativo n. 65  del  2018,  come
          riportato nelle note in premessa.