Art. 5 Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua 1. La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico; b) politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione; c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole; d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorita' di distretto; monitoraggio e verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati; e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni; f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze, dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione; g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e i programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e quelli relativi all'acqua.
Note all'art. 5: - Il citato decreto legislativo n. 65 del 2018, come riportato nelle note in premessa.