Art. 7 
 
         Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria 
 
  1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a)  programmi  e  progetti  nazionali  per  la  riduzione   della
«intensita'  di  carbonio»  nei  diversi   settori   economici,   con
particolare riferimento alla produzione  e  consumo  di  energia,  ai
trasporti, alle attivita' agricole e forestali; 
    b) strategie di intervento idonee a  governare  gli  effetti  dei
cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento; 
    c) riduzione delle emissioni di gas serra e incentivazione  delle
fonti di energie rinnovabili; 
    d) efficienza ed  efficientamento  energetico  anche  nel  quadro
della promozione dell'aumento della  produzione  di  elettricita'  da
fonti rinnovabili e per l'integrazione della  relazione  annuale  sul
Piano energetico nazionale; 
    e) inquinamento atmosferico e fissazione dei  limiti  massimi  di
accettabilita'  della  concentrazione  e  dei   limiti   massimi   di
esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di  natura  chimica,
fisica e biologica; 
    f)  politiche  di  riduzione  della   Co2   e   dell'inquinamento
atmosferico in ambito urbano, mobilita' sostenibile, green manager; 
    g)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di
competenza, tra cui la Convenzione Quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
Cambiamenti  Climatici,  il  Protocollo  di  Kyoto,  la   Convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo.