Art. 7 Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria 1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensita' di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attivita' agricole e forestali; b) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento; c) riduzione delle emissioni di gas serra e incentivazione delle fonti di energie rinnovabili; d) efficienza ed efficientamento energetico anche nel quadro della promozione dell'aumento della produzione di elettricita' da fonti rinnovabili e per l'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale; e) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica; f) politiche di riduzione della Co2 e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano, mobilita' sostenibile, green manager; g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo.