Art. 8 Direzione generale per il risanamento ambientale 1. La Direzione generale per il risanamento ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico, gestione commissariale nei suddetti siti e relativo contenzioso, monitoraggio e controllo degli interventi; b) messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani; c) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto; d) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti; elaborazione, predisposizione, definizione, controllo, attivita' di monitoraggio e altre attivita' necessarie per l'attuazione dei programmi degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati d'interesse nazionale (SIN) e contaminati ai sensi della vigente normativa e delle procedure tecniche ed amministrative per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel perimetro di tali siti; e) titolarita' ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, anche avvalendosi delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle direzioni generali; f) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'andamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali ed adozione di programmi di sistema di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale; g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza.