Art. 8 
 
          Direzione generale per il risanamento ambientale 
 
  1. La Direzione generale per il risanamento  ambientale  svolge  le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
    a) bonifica dei  siti  di  interesse  nazionale  e  dei  siti  di
preminente interesse pubblico, gestione  commissariale  nei  suddetti
siti  e  relativo  contenzioso,  monitoraggio   e   controllo   degli
interventi; 
    b) messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani; 
    c) programmazione, monitoraggio e controllo degli  interventi  di
bonifica in materia di amianto; 
    d) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati,
per la messa in sicurezza, la caratterizzazione,  la  bonifica  e  la
riqualificazione    dei    siti;    elaborazione,    predisposizione,
definizione, controllo, attivita' di monitoraggio e  altre  attivita'
necessarie per l'attuazione dei programmi degli interventi in materia
di  bonifica  dei  siti  inquinati  d'interesse  nazionale  (SIN)   e
contaminati ai  sensi  della  vigente  normativa  e  delle  procedure
tecniche ed amministrative per la messa in sicurezza e bonifica delle
aree ricadenti nel perimetro di tali siti; 
    e) titolarita' ed esercizio  delle  azioni  e  degli  interventi,
anche preventivi, in materia di danno ambientale,  anche  avvalendosi
delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo  e
dalle direzioni generali; 
    f)  gestione  dei  contenziosi  in  tema  di  danno   ambientale,
monitoraggio sull'andamento delle azioni di risarcimento e ripristino
in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di  ordinanze  per
la riparazione; prevenzione  e  contrasto  dei  danni  ambientali  ed
adozione di programmi  di  sistema  di  indagine  e  di  contrasto  a
ecomafie in tutto il territorio nazionale; 
    g)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di
competenza.