Art. 2 
 
                        Capi dei dipartimenti 
 
  1. I  capi  dei  dipartimenti  del  Ministero,  nominati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale,  in
cui si articola  ciascun  Dipartimento,  esercitano  i  poteri  e  le
funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto  legislativo
n. 300 del 1999. 
  2. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
gestione  amministrativa,  il  capo  del  Dipartimento:  assicura  la
stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello  svolgimento
delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  Dipartimento  nelle
relazioni con l'esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro. 
  3.  Il  capo  del  Dipartimento,  nell'esercizio  dei   poteri   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale  del  Dipartimento,  opera  in  modo  da  sviluppare  la
programmazione delle attivita' e dei processi,  la  collaborazione  e
l'integrazione  funzionale  tra  le  strutture   dipartimentali,   la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono
contributi di piu' strutture operative. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del  15  per  cento  (95)  della  dotazione  organica   dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          al medesimo art. 23 e del 10 per cento (95) della dotazione
          organica di quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia.  I
          suddetti  limiti  percentuali  possono  essere   aumentati,
          rispettivamente, fino ad un massimo del 25  e  del  18  per
          cento, con  contestuale  diminuzione  delle  corrispondenti
          percentuali fissate dal comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri  30  dicembre  1993,  n.   593,   il   numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art.
          5 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 5 (I dipartimenti). - (Omissis). 
              3.  Il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  Dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
              (Omissis). 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il Capo del Dipartimento: 
                a) determina i programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                c) svolge funzioni di propulsione, di  coordinamento,
          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
          Dipartimento; 
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento; 
                e) adotta gli atti per l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          Dipartimento; 
                f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'art. 19, comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
                g)  puo'  proporre   al   ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
                h) e' sentito  dal  ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              (Omissis).».